Offerta economica in valore assoluto: esclusione legittima | LavoriPubblici Offerta economica in valore assoluto: esclusione legittima | LavoriPubblici
TAR Calabria n. 274/2026: l’offerta in valore assoluto invece che in ribasso percentuale comporta l’esclusione legittima
CONTENUTO
Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria, con la sentenza n. 274/2026, è pienamente legittima l’esclusione di un operatore economico che presenti l’offerta economica espressa in valore assoluto qualora la lex specialis (il disciplinare di gara) preveda espressamente la formulazione in ribasso percentuale a pena di esclusione.
Il ragionamento giuridico poggia sulla natura insanabile di tale difformità. L’utilizzo del soccorso istruttorio è precluso in quanto la conversione matematica del valore assoluto in percentuale — operazione spesso soggetta a troncamenti decimali — comporterebbe una modifica postuma del contenuto economico dell’offerta. Tale evenienza violerebbe i principi cardine di immodificabilità dell’offerta e di parità di trattamento tra i concorrenti.
I giudici hanno chiarito che il principio del risultato, pur essendo centrale nel nuovo sistema, non può essere invocato per derogare alla portata precettiva della lex specialis o per scardinare il regime procedurale cristallizzato nelle norme di gara. Il fondamento normativo di tale rigore risiede nell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), relativo al principio di tassatività delle cause di esclusione: quando la clausola del disciplinare commina espressamente l’esclusione per l’errata formulazione dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta ad applicarla senza margini di discrezionalità o regolarizzazione.
CONCLUSIONI
L’errore nella forma di presentazione dell’offerta economica (valore assoluto in luogo della percentuale richiesta) non è un mero refuso formale ma un’irregolarità sostanziale. L’impossibilità di ricondurre con certezza il valore espresso al ribasso richiesto determina l’estromissione della ditta, a tutela della trasparenza e della certezza della procedura.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’attività di seggio di gara o come RUP, occorre prestare massima attenzione alla formulazione della lex specialis. Se il disciplinare impone il ribasso percentuale “a pena di esclusione”, non è possibile procedere a ricalcoli d’ufficio per “salvare” l’offerta, poiché si rischierebbe un ricorso per violazione della parità di trattamento e della tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 d.lgs. 36/2023, con potenziali profili di responsabilità davanti al giudice amministrativo.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo caso al principio di tassatività delle cause di esclusione, ai limiti del soccorso istruttorio (mai ammesso sull’offerta economica) e al bilanciamento tra il nuovo principio del risultato e il principio di legalità/parità di trattamento.
PAROLE CHIAVE
Appalti pubblici, Offerta economica, Ribasso percentuale, Esclusione, D.Lgs. 36/2023, Soccorso istruttorio, Lex specialis, TAR Calabria.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Calabria, sent. n. 274/2026: Conferma la legittimità dell’esclusione per offerta presentata in valore assoluto anziché in percentuale se previsto dalla gara.
- Art. 10 d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): Disciplina il principio di tassatività delle cause di esclusione, rendendo vincolanti le clausole della lex specialis che prevedono l’esclusione.
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