Offerta superiore alla base d’asta: il Consiglio di Stato sui costi della manodopera | LavoriPubblici Offerta superiore alla base d’asta: il Consiglio di Stato sui costi della manodopera | LavoriPubblici
Cons. St. nn. 1166/2025, 9084/2024, 5712/2025: il ribasso sui costi della manodopera richiede la prova di un’organizzazione efficiente
CONTENUTO
Il quadro normativo delineato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all’art. 41, co. 13-14 e all’art. 110 del d.lgs. 36/2023, stabilisce che i costi della manodopera debbano essere indicati separatamente nell’offerta, pur restando parte integrante del ribasso complessivo.
Recentemente, il Consiglio di Stato è intervenuto con le sentenze n. 1166/2025, n. 9084/2024 e n. 5712/2025 per chiarire i confini della legittimità dei ribassi su tali costi. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’operatore economico può proporre un ribasso che incida sulla manodopera, ma tale scelta non è libera né automatica. Essa è ammessa esclusivamente se l’operatore riesce a dimostrare, in sede di verifica di anomalia, di possedere una più efficiente organizzazione aziendale.
Il ragionamento della giurisprudenza si fonda sulla necessità di passare da un piano astratto a uno concreto:
- Non è sufficiente richiamare un monte ore teorico o calcoli statistici generali.
- L’operatore deve fornire dati concreti e verificabili relativi al costo reale del personale che sarà effettivamente impiegato nell’appalto.
In sintesi, la riduzione dei costi della manodopera rispetto ai parametri della stazione appaltante deve essere giustificata da una reale capacità organizzativa che consenta di abbattere la spesa senza comprimere i livelli retributivi minimi o la sicurezza.
CONCLUSIONI
La giurisprudenza amministrativa conferma che i costi della manodopera non sono “blindati” in assoluto, ma la loro riduzione sposta l’onere della prova sull’impresa. La stazione appaltante ha il dovere di esaminare rigorosamente le giustificazioni fornite, verificando che il ribasso non comprometta la sostenibilità economica dell’offerta e i diritti dei lavoratori.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in fase di gara, e specificamente durante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, il RUP e la commissione devono esigere dall’operatore prove documentali sull’organizzazione interna. È fondamentale evitare valutazioni superficiali che potrebbero portare a ricorsi giurisdizionali o a profili di responsabilità amministrativo-contabile per mancata verifica della congruità dell’offerta.
- Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto dei Contratti Pubblici. È essenziale conoscere il rapporto tra l’obbligo di scorporo dei costi della manodopera (art. 41) e il potere della PA di sindacare l’anomalia delle offerte. I collegamenti principali riguardano il principio di tutela del lavoro e il principio del risultato.
PAROLE CHIAVE
Costi della manodopera, D.Lgs. 36/2023, Verifica di anomalia, Consiglio di Stato, Organizzazione aziendale, Ribasso d’asta, Contratti pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023: disciplina l’indicazione dei costi della manodopera nei bandi e nelle offerte.
- Art. 110 d.lgs. 36/2023: disciplina il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
- Cons. St. n. 1166/2025: sentenza che chiarisce l’onere probatorio sull’efficienza aziendale per il ribasso della manodopera.
- Cons. St. n. 9084/2024: pronuncia sul rigore dei dati concreti rispetto al monte ore teorico.
- Cons. St. n. 5712/2025: conferma l’orientamento sulla necessità di verifica dei costi reali del personale impiegato.

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