Offerta tecnica: firma del tecnico e esclusione dalla gara | LavoriPubblici Offerta tecnica: firma del tecnico e esclusione dalla gara | LavoriPubblici
Cons. Stato n. 3454/2021: la mancata firma del tecnico nell’offerta tecnica non comporta l’esclusione automatica
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3454 del 30 aprile 2021, sez. V (confermando l’orientamento già espresso dalla sez. III, n. 2452 del 24 maggio 2017), ha chiarito i confini del potere di esclusione della Stazione Appaltante in caso di vizi formali dell’offerta.
Il principio cardine stabilito dai giudici amministrativi prevede che la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del tecnico incaricato (figura distinta dal concorrente) non costituisce motivo legittimo di esclusione dalla gara d’appalto. Tale sanzione espulsiva è legittima solo se concorrono tre condizioni tassative:
- La lex specialis (il bando o il disciplinare) richiede espressamente la firma del tecnico;
- La sottoscrizione riveste una funzione sostanziale, ovvero è necessaria per garantire la riferibilità dell’offerta al suo autore;
- La legge di gara prevede esplicitamente la sanzione dell’esclusione per tale mancanza.
In assenza di queste clausole, l’esclusione dell’operatore economico è considerata illegittima perché contraria al principio di sostanzialità degli atti di gara, richiamato dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e oggi dall’art. 35 del d.lgs. 36/2023.
Un passaggio fondamentale riguarda le varianti migliorative: se il tecnico non le sottoscrive, la Stazione Appaltante deve considerarle “tamquam non essent” (come non esistenti) ai fini del punteggio, ma non può comunque procedere all’esclusione del concorrente dalla gara.
CONCLUSIONI
La giurisprudenza amministrativa privilegia la sostanza sulla forma. La firma del tecnico non è una condizione di esclusione automatica: per escludere un concorrente serve una norma chiara nella lex specialis che qualifichi la firma come elemento essenziale e sanzioni la sua mancanza con l’estromissione dalla procedura.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’attività di seggio di gara o di RUP, occorre evitare esclusioni basate su formalismi non previsti espressamente dal bando come cause di esclusione. Un’esclusione illegittima può esporre l’amministrazione a ricorsi e a potenziali responsabilità per danni da ritardo o pretese risarcitorie degli operatori economici.
- Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo principio ai concetti di tassatività delle cause di esclusione, al soccorso istruttorio e al passaggio normativo tra il vecchio codice (d.lgs. 50/2016, art. 83) e il nuovo codice (d.lgs. 36/2023, art. 35).
PAROLE CHIAVE
Offerta tecnica, firma del tecnico, esclusione dalla gara, principio di sostanzialità, lex specialis, contratti pubblici, d.lgs. 36/2023.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30.04.2021 n. 3454: Sentenza principale che nega l’esclusione automatica per difetto di firma del tecnico.
- Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24.05.2017 n. 2452: Precedente giurisprudenziale conforme sulla non sanzionabilità del formalismo.
- Art. 83 d.lgs. 50/2016: Disciplina i criteri di selezione e il principio di tassatività delle cause di esclusione nel previgente Codice.
- Art. 35 d.lgs. 36/2023: Norma del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che richiama i principi di sostanzialità e soccorso istruttorio.
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