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Consiglio di Stato n. 1965/2026: l’omissione dichiarativa non comporta l’esclusione automatica dalla gara

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1965 dell’11 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze dell’omissione dichiarativa da parte degli operatori economici nelle gare d’appalto. Secondo i giudici di Palazzo Spada, il semplice silenzio o la mancata comunicazione di un fatto potenzialmente rilevante non genera un effetto espulsivo automatico.

Il ragionamento espresso nella pronuncia si fonda sulla necessità di superare ogni automatismo sanzionatorio: la stazione appaltante non può limitarsi a constatare l’omissione, ma deve procedere a una valutazione sostanziale. Nello specifico, il provvedimento chiarisce che:

  • È necessario verificare la natura del fatto taciuto e la sua reale incidenza sull’affidabilità dell’operatore.
  • L’analisi deve essere condotta alla luce degli artt. 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che disciplinano le cause di esclusione e l’illecito professionale.
  • Occorre accertare l’eventuale presenza di un dolo specifico volto a trarre in inganno l’amministrazione.

In sintesi, l’omissione incide sul giudizio di integrità e affidabilità, ma non si sostituisce al dovere della stazione appaltante di valutare se il fatto omesso sia, di per sé, tale da giustificare l’estromissione dalla procedura.

CONCLUSIONI

La sentenza conferma che nel sistema del nuovo Codice dei Contratti, il fulcro della disciplina non è il dato formale della dichiarazione, bensì l’affidabilità professionale del concorrente. L’esclusione è legittima solo se il fatto omesso è rilevante e se la condotta del privato è sintomatica di una scarsa serietà contrattuale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP e le commissioni di gara devono evitare provvedimenti di esclusione basati sulla mera “mancata dichiarazione”. È obbligatorio motivare rigorosamente perché il fatto sottaciuto comprometta il vincolo fiduciario con la PA, onde evitare ricorsi per eccesso di potere o violazione di legge, con conseguenti rischi di responsabilità per ritardi nella conclusione della gara.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo principio al dovere di soccorso istruttorio e ai principi di proporzionalità e di fiducia previsti dal d.lgs. 36/2023. Rappresenta un esempio perfetto del superamento del formalismo negoziale a favore della sostanza dell’illecito professionale.

PAROLE CHIAVE

Omissione dichiarativa, Codice dei contratti pubblici, Esclusione automatica, Affidabilità professionale, D.Lgs. 36/2023, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1965 dell’11 marzo 2026: stabilisce che l’omissione informativa non comporta l’esclusione automatica senza una valutazione di rilevanza del fatto.
  2. Art. 96 d.lgs. 36/2023: disciplina le cause di esclusione non automatica e le procedure di accertamento.
  3. Art. 98 d.lgs. 36/2023: norma relativa all’illecito professionale grave e ai criteri di valutazione della stazione appaltante.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli