Ordinanza di demolizione: quando il Sindaco non può firmarla | LavoriPubblici Ordinanza di demolizione: quando il Sindaco non può firmarla | LavoriPubblici
TAR Lazio n. 21647/2025: L’ordinanza di demolizione è competenza dirigenziale, il Sindaco non può firmarla
CONTENUTO
Il riparto di competenze tra organi politici e organi gestionali rappresenta un pilastro fondamentale dell’organizzazione degli Enti Locali. Secondo quanto stabilito dalla sentenza TAR Lazio, sez. IV, 2 dicembre 2025 n. 21647, il Sindaco non può firmare l’ordinanza di demolizione di opere abusive. Tale atto, avente natura puramente gestionale, rientra nelle competenze esclusive della dirigenza o del responsabile del servizio, in conformità con l’art. 107, comma 3, lett. g, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa implica che l’attività repressiva degli abusi edilizi sia sottratta agli organi politici. Questo orientamento è consolidato: anche il TAR Veneto (sent. n. 1395/2013) ha ribadito che la competenza spetta al dirigente, includendo in tale perimetro anche le opere realizzate su suoli demaniali.
Esistono tuttavia delle precise eccezioni e distinzioni di ruolo:
- Il Sindaco può intervenire con provvedimenti autoritativi solo nel caso di ordinanze contingibili e urgenti, come previsto dall’art. 54 T.U.E.L..
- L’unico intervento specifico del Sindaco in materia edilizia riguarda l’ordinanza di sequestro del cantiere, che deve essere adottata entro 15 giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori.
Per quanto riguarda le tutele del privato, il destinatario del provvedimento dispone di un termine di 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto dinanzi al TAR o, in alternativa, per richiedere l’accertamento di conformità (sanatoria).
CONCLUSIONI
L’ordinanza di demolizione firmata dal Sindaco è viziata da incompetenza relativa, poiché invade la sfera gestionale riservata alla dirigenza dall’art. 107 del Testo Unico Enti Locali. L’azione amministrativa deve quindi essere sottoscritta dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico per essere legittima, salvo i rari casi di emergenza o le specifiche procedure di sequestro del cantiere.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario monitorare correttamente l’iter procedimentale dell’abuso edilizio, assicurandosi che l’atto finale di demolizione sia sottoposto alla firma del Dirigente competente. Un errore nel soggetto firmatario comporta l’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale, con potenziale responsabilità amministrativa e spreco di risorse pubbliche.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia di Diritto Amministrativo e Ordinamento degli Enti Locali. Occorre memorizzare la distinzione tra i poteri del Sindaco (art. 54 T.U.E.L. - Ufficiale di Governo e urgenza) e i poteri gestionali dei dirigenti (art. 107 T.U.E.L.), con particolare riferimento alla vigilanza edilizia.
PAROLE CHIAVE
T.U.E.L., Ordinanza di demolizione, Competenza dirigenziale, Sindaco, Abusi edilizi, Art. 107 T.U.E.L., Separazione poteri.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 107, comma 3, lett. g, T.U.E.L. n. 267/2000: Attribuisce ai dirigenti la competenza per i provvedimenti di vigilanza edilizia e repressione degli abusi.
- TAR Lazio, sez. IV, 2 dicembre 2025 n. 21647: Sentenza che conferma l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione sottoscritta dall’organo politico.
- Art. 54 T.U.E.L. n. 267/2000: Disciplina il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti.
- TAR Veneto sent. n. 1395/2013: Ribadisce la competenza del dirigente per le demolizioni, anche su suoli demaniali.
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