Buongiorno.
in caso di un’ordinanza ingiunzione va notificata al trasgressore ( allora era il legale rappresentante) e alla ditta; ora se nel frattempo è cambiato il legale rappresentante va notificato anche a quest’ultimo o resta in piedi solo per il trasgressore e la ditta?
Grazie
saluti
L’ordinanza ingiunzione deve essere intestata (e quindi notificata) agli stessi soggetti a cui era intestato il verbale di accertamento della violazione.
Nel caso in questione:
- il trasgressore (persona fisica), cioè nel vostro caso il legale rappresentante che a suo tempo aveva commesso la violazione;
- il responsabile in solido (persona giuridica), cioè la ditta. Non è necessario indicare il nome del legale rappresentante attuale, appunto perché possono cambiare nel tempo.
Anche per questo aspetto vale il “principio di corrispondenza” tra verbale di accertamento e ordinanza ingiunzione. In altre parole: non possono essere modificati i soggetti menzionati nel primo verbale di contestazione, perché questo violerebbe il diritto di difesa previsto dalla legge.