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Partenariato pubblico-privato e CER: rischi, PEF ed equilibrio contrattuale | Altalex Page Expired

D.lgs. 36/2023 e Partenariato Pubblico-Privato: nelle CER il rischio operativo deve gravare sul privato per garantire l’equilibrio contrattuale

CONTENUTO

Il ricorso allo strumento del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per la realizzazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) richiede un’attenzione rigorosa alla distribuzione dei rischi e alla sostenibilità economica dell’operazione. Secondo il quadro normativo vigente, l’elemento cardine di tale modulo contrattuale è il trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore economico privato.

L’art. 177, c. 5, d.lgs. 36/2023 stabilisce chiaramente che, in un contratto di concessione o PPP, la maggior parte del rischio deve restare in capo al privato. Questo principio è fondamentale per evitare che l’operazione si configuri come un semplice appalto di servizi o lavori, con conseguente impatto sui bilanci pubblici. La definizione generale di tali contratti è rinvenibile nell’art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 36/2023, che delinea i confini della cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la prestazione di servizi o la realizzazione di opere.

L’equilibrio economico-finanziario del progetto deve essere garantito e monitorato attraverso due strumenti essenziali:

  • Il Piano Economico-Finanziario (PEF), che rappresenta la base documentale per valutare la convenienza e la sostenibilità dell’investimento.
  • Una corretta matrice dei rischi, che deve identificare e allocare i rischi (costruzione, disponibilità, domanda) in modo che quelli operativi siano effettivamente trasferiti al partner privato.

In fase di esecuzione, eventuali necessità di revisione per mantenere l’equilibrio contrattuale devono seguire le stringenti indicazioni dell’art. 182, c. 5, d.lgs. 36/2023, il quale disciplina le modalità di intervento sul contratto qualora si verifichino variazioni dei presupposti iniziali, sempre nel rispetto dell’allocazione originaria dei rischi.

CONCLUSIONI

L’adozione del PPP per le CER non può prescindere da una strutturazione tecnica e giuridica che ponga il rischio operativo a carico del privato. Solo attraverso un PEF coerente e una matrice dei rischi dettagliata è possibile garantire l’equilibrio contrattuale senza gravare impropriamente sulla Pubblica Amministrazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è essenziale verificare, in fase di predisposizione della documentazione di gara e di approvazione della proposta di PPP, che la matrice dei rischi non preveda clausole di salvaguardia tali da riportare il rischio operativo in capo all’Ente. La mancata osservanza di tale allocazione può configurare profili di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti, poiché l’operazione verrebbe contabilizzata “on balance”, gravando sul debito pubblico.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto dei Contratti Pubblici (Codice dei Contratti). È fondamentale conoscere la distinzione tra appalto e concessione/PPP, con particolare riferimento alla nozione di “rischio operativo” e alla gestione dell’equilibrio economico-finanziario tramite il PEF, istituti centrali nelle prove scritte e orali sulla disciplina del d.lgs. 36/2023.

PAROLE CHIAVE

Partenariato Pubblico-Privato, CER, Rischio Operativo, PEF, Equilibrio Economico-Finanziario, d.lgs. 36/2023, Matrice dei rischi.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 36/2023: Definizione e perimetro dei contratti di partenariato pubblico-privato.
  2. Art. 177, c. 5, d.lgs. 36/2023: Disciplina del trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario/partner privato.
  3. Art. 182, c. 5, d.lgs. 36/2023: Norme sulla revisione del contratto e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

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