Posizionamento plateatico attività pizza da asporto

Buongiorno,
chiedo, gentilmente, un parere in merito all’attività di pizza da asporto, già in essere, ed alla richiesta di plateatico esterno:
“Ho sentito un architetto che mi avrebbe progettato dei posti a sedere esterni per far mangiare le persone senza dare un servizio: pizza nel cartone e bibita in lattina o vetro senza servizio al tavolo.
Io sono un’attività artigianale per asporto non tengo i bagni per i clienti e quindi sono consapevole che non devo dare un servizio al tavolo ma che mi è consentito far mangiare le persone sul posto.
Il plateatico esterno sono sicuro come le anticipavo che sia suolo privato, tanto che il proprietario dei muri ha fatto, ancora prima del mio arrivo, la parte rialzata di cui le sto parlando.
Posso posizionare tavolini e sedie senza problemi e cosa devo presentare come documentazione?”

E’ possibile collocare tavolini e sedie? Quale documentazione dovrebbe presentare?
Ringrazio anticipatamente

A livello nazionale la c.d. somministrazione non assistita è prevista solo per gi esercizi di vicinato e per i panifici. Le attività artigianali alimentari in genere non godono di questa ipotesi., Questo al netto di eventuali norme regionali come, ad esempio, quella toscana sull’artigianato che, invece, lo prevede.

Controlla nella tua regione se esiste un’estensione della fattispecie anche alle attività artigiane in genere. Se non c’è allora ritengo che il soggetto in questione andrebbe a rappresentare un precedente difficile da gestire.

Meglio sarebbe se fosse un’attività mista: vicinato + parte residuale artigianale

Un’ultima delucidazione, per favore.
Siamo in Veneto e l’attività è iniziata nel 2020 con SCIA esercizio di vicinato SCIA - inizio attività esercizio di vicinato - commercio al dettaglio di bevande (senza somministrazione) all’interno dell’attività artigiana pizzeria da asporto… quindi solo per la vendita delle bevande.

E’ possibile, quindi, collocare tavolini e sedie esterne a questa attività? Oppure questa attività artigianale non gode di questa possibilità?

Sarebbe un po’ tirata per i capelli. In Veneto manca una previsione normativa che abilita l’artigiano alimentare alla somm.ne non assistita. E’ vero che il soggetto è anche un esercizio di vicinato ma comprendo che lo è solo limitatamente alle bevande. Magari il soggetto porta avanti il progetto e nessuno dice niente ma formalmente parlando direi più no che sì.

Grazie mille del cortese riscontro.

Salve. Nella mia regione è prevista la somministrazione non assistita ma solo nei locali di produzione ed in quelli ad essi adiacenti, così dice la L.R. di riferimento.
Questo vuol dire che su area pubblica non è possibile la somministrazione assistita da parte artigiano che vende pizze per asporto?
Attendo cortese riscontro
Grazie

da vedere nel dettaglio le disposizioni ma se il resede privato è attiguo all’esercizio può essere equiparato al locale adiacente

Buongiorno.
C’è il marciapiede pubblico e poi la strada. Lui vorrebbe occupare la strada. (Due tre stalli di sosta).
Noi riteniamo che non sia possibile perché la strada non è adiacente al locale ma non vorremmo sbagliare che ne pensate?
Inoltre abbiamo chiesto l’interpretazione della norma ad esperti di altri comuni e loro ritengono che: << I locali adiacenti sono riferiti a parti di fabbricato chiuse e di proprietà privata; di contro l’occupazione di suolo è riferita ad “aree pubbliche” esterne ai “locali privati”>>.
IL DETTAGLIO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO E’ LA SEGUENTE:
Art. 7

(Esercizio dell’attività artigiana)

  1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

  2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi contigui.

  3. Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

  4. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico -sanitarie.

il problema è a monte. Bisogna decidere se il regolamento comunale ammetta o non ammetta la concessione del suolo pubblico in favore di attività artigianali. Molti comuni non prevedono questa ipoetesi ma resta una facoltà dell’Ente. Se si va per il sì, allora è chairo che serve per la somm.ne non assistita.

Ne avevamo già parlato qua: Pizzerie artigianali e suolo pubblico - n°3 da azzorre16

Vedi anche risuluzioni come questa: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/212733.pdf