Buongiorno, è giusto che nell’articolo 52 del ccnl funzioni locali 2022-2024 si parla di un preavviso di 15 giorni se a dimettersi è il dipendente per esempio da un contratto a tempo determinato di 3 anni? O l’ente locale potrebbe chiedere un preavviso maggiore in alcuni casi? Grazie mille
Per i contratti a tempo determinato nel comparto Funzioni Locali, la disciplina del preavviso segue regole specifiche e diverse rispetto al personale a tempo indeterminato (regolato dall’art. 39 del CCNL 2022-2024, ex art. 84 CCNL 2018).
Il calcolo del preavviso per il tempo determinato
La norma di riferimento specifica per il tempo determinato (art. 61, comma 4 del CCNL 16.11.2022, confermata dal quadro normativo di settore) stabilisce che:
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Regola generale (recesso dell’ente): Il preavviso è pari a 1 giorno per ogni 15 giorni di contratto, fino a un massimo di 30 giorni se la durata supera i 12 mesi.
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Dimissioni del dipendente: I termini previsti per l’ente sono ridotti alla metà .
Nel caso specifico di un contratto a tempo determinato di 3 anni:
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Il preavviso massimo teorico a carico dell’ente è di 30 giorn i.
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Essendo dimissioni su iniziativa del dipendente, il termine si riduce della metà: 15 gior ni.
L’ente locale può chiedere un preavviso maggiore?
No, l’ente locale non può pretendere unilateralmente un preavviso superiore a quello stabilito dalla contrattazione collett iva.
Tuttavia, vanno considerati tre aspetti pratici fondamentale:
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Sostituzione del preavviso / Accordo tra le parti: Se il dipendente intende cessare il rapporto prima dei 15 giorni, l’ente ha la facoltà di accettare la cessazione anticipata o consensuale (rinunciando al preavviso o a parte di esso) senza applicare tratte nute.
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Mancato rispetto del preavviso: Se il dipendente si dimette con un preavviso inferiore ai 15 giorni previsti senza il consenso dell’ente, l’amministrazione ha il diritto di trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso per i giorni non lav orati.
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Recesso prima della scadenza nel tempo determinato: Nel contratto a tempo determinato, salvo la presenza di una giusta causa (art. 2119 c.c.) o dell’espressa disciplina pattizia, il recesso anticipato è in via di principio eccezionale. Qualora la disciplina contrattuale/individuale consenta le dimissioni con preavviso, l’unico obbligo a carico del lavoratore resta la prestazione dei 15 giorni di preavviso previsti da l CCNL.