Principio di equivalenza nelle gare di appalto. – Le Autonomie https://share.google/Q1f5hHS6ErOyRSG0r

Principio di equivalenza nelle gare di appalto. – Le Autonomie Principio di equivalenza nelle gare di appalto. – Le Autonomie

Cons. Stato n. 4155/2024 e ANAC n. 320/2024: La prevalenza della conformità sostanziale nel principio di equivalenza

CONTENUTO

Il principio di equivalenza rappresenta un pilastro fondamentale delle procedure di evidenza pubblica, volto a garantire la massima partecipazione e la concorrenza. Secondo tale principio, la stazione appaltante deve ammettere offerte che, pur presentando caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste nel bando, risultino funzionalmente equivalenti, ossia capaci di soddisfare in modo sostanziale le esigenze dell’amministrazione.

Normativamente, la disciplina trova il suo fondamento nell’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e nelle disposizioni contenute nell’allegato II.5. L’orientamento giurisprudenziale e regolatorio, consolidato dalla sentenza Cons. Stato 4155/2024 e dalla delibera ANAC 320/2024, chiarisce i confini di applicabilità di tale istituto:

  • Ambito di applicazione: l’equivalenza è invocabile per i requisiti minimi obbligatori definiti come “funzionali”.
  • Limiti: il principio non può essere utilizzato per superare requisiti “strutturali” definiti come indefettibili, né può operare qualora l’amministrazione abbia programmato un fabbisogno basato su caratteristiche tecniche uniche e non fungibili.
  • Oneri della prova: non spetta all’amministrazione ricercare l’equivalenza. L’operatore economico deve dimostrare l’equivalenza già in sede di offerta, avvalendosi di prove oggettive quali certificazioni o rapporti di prova.

Il criterio cardine, ribadito dalle recenti pronunce, è quello della “conformità sostanziale”, che prevale sul dato formale della descrizione tecnica del prodotto o servizio.

CONCLUSIONI

Il principio di equivalenza assicura che la gara non sia indebitamente ristretta a specifici prodotti, favorendo l’apertura del mercato. Tuttavia, la sua operatività è subordinata alla capacità dell’offerta di rispondere al medesimo bisogno pubblico e all’assolvimento di un rigoroso onere probatorio tecnico da parte del concorrente.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: in fase di valutazione delle offerte, il RUP e la commissione giudicatrice devono verificare se le specifiche offerte siano “funzionali” o “strutturali”. È necessario valutare attentamente le prove oggettive (certificazioni) prodotte dal concorrente già nell’offerta per evitare esclusioni illegittime o, al contrario, l’ammissione di soluzioni tecnicamente inadeguate che potrebbero generare contenzioso o responsabilità per errata gestione della procedura.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere il collegamento tra l’art. 79 d.lgs. 36/2023 e i principi di concorrenza e
    favor participationis. Il concetto di “equivalenza funzionale” è spesso oggetto di domande sui poteri tecnico-discrezionali della Commissione di gara.

PAROLE CHIAVE

Principio di equivalenza, d.lgs. 36/2023, Gare d’appalto, Conformità sostanziale, Requisiti funzionali, Operatore economico, Prove oggettive.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 79 d.lgs. 36/2023: disciplina legislativa del principio di equivalenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
  2. Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023: disposizioni di attuazione relative alle specifiche tecniche e all’equivalenza.
  3. Sentenza Consiglio di Stato n. 4155/2024: ribadisce il criterio della conformità sostanziale per l’ammissione delle offerte.
  4. Delibera ANAC n. 320/2024: atto regolatorio che conferma i limiti e le modalità di prova dell’equivalenza nelle gare.

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