Profili di discrezionalità amministrativa nella procedura di transazione davanti all’AGCM - stato - dottrina - Profili di discrezionalità amministrativa nella procedura di transazione davanti all'AGCM - stato - dottrina -
Corte Costituzionale n. 13/2019: la discrezionalità tecnica dell’AGCM nelle procedure di transazione
CONTENUTO
L’istituto della transazione (ovvero le offerte di impegno) dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) trova il suo fondamento normativo nell’art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). In tale ambito, l’Autorità non esercita una funzione giurisdizionale, bensì una potestà amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica.
Secondo l’orientamento consolidato, l’AGCM dispone del potere di accogliere o respingere gli impegni presentati dalle imprese attraverso una valutazione che investe due profili principali:
- La verifica se il caso necessiti di una finalizzazione sanzionatoria in ragione della sua gravità intrinseca;
- L’idoneità degli impegni proposti a rimuovere efficacemente le scorrettezze contestate.
Sotto il profilo del sindacato giurisdizionale, la Corte Costituzionale con la sent. n. 13/2019 ha chiarito che l’attività sanzionatoria dell’AGCM rientra pienamente nella discrezionalità tecnica amministrativa. Poiché l’Autorità non agisce come un giudice terzo, ma come un organo amministrativo che applica regole tecnico-economiche, la sua attività è sindacabile dal giudice amministrativo solo ab estrinseco. Ciò significa che il controllo è limitato alla verifica di illogicità o irragionevolezza evidenti nella motivazione del provvedimento.
La dottrina specifica inoltre che tale potere non costituisce “discrezionalità amministrativa pura” (bilanciamento di interessi), ma deriva dall’applicazione di parametri tecnici e modelli economici complessi.
CONCLUSIONI
La procedura di transazione non è un diritto incondizionato dell’impresa, ma un esito subordinato a una valutazione discrezionale dell’AGCM. L’Autorità rimane il dominus della procedura, potendo preferire la sanzione riparatoria all’accoglimento degli impegni, purché la scelta sia sostenuta da una motivazione logica e non palesemente irragionevole.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: l’adozione di atti in contesti di discrezionalità tecnica richiede un apparato motivazionale rigoroso. Nel caso di procedure analoghe o istruttorie amministrative complesse, l’istruttore deve evidenziare chiaramente i parametri tecnici utilizzati per evitare che il provvedimento sia annullabile per irragionevolezza o illogicità manifesta rilevabile ab estrinseco.
- Per il Concorsista: il tema ricade nelle materie di Diritto Amministrativo (tipologie di discrezionalità e limiti del sindacato del G.A.) e Diritto dei Consumatori. È fondamentale padroneggiare la distinzione tra discrezionalità tecnica e amministrativa, citando la sent. n. 13/2019 della Corte Costituzionale come riferimento per la natura delle Autorità Amministrative Indipendenti.
PAROLE CHIAVE
AGCM, discrezionalità tecnica, art. 27 d.lgs. 206/2005, impegni, Codice del Consumo, Corte Costituzionale 13/2019, sindacato ab estrinseco.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005: Norma del Codice del Consumo che disciplina la procedura di transazione e l’accettazione degli impegni dinanzi all’AGCM.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 13/2019: Pronuncia che qualifica la funzione sanzionatoria dell’AGCM come discrezionalità tecnica, negando la natura di giurisdizione terza.
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