Gent.mo Dott. Chiarelli le invio questo mio quesito che spero voglia chiarire ed approfondire.
“ I dipendenti pubblici trattenuti in servizio fino al 70° anno di età ,possono partecipare alle progressioni di carriera :
1 ) progressioni verticali; 2) procedure per il passaggio di fascia,
pur rispettando i requisiti generali richiesti nel bando?
Nello specifico sono una dipendente ASP con qualifica di assistente amministrativo, trattenuta
In servizio a partire dall’01/11/2025 e vorrei a tal proposto specificare alcune cose:
Nella delibera di mantenimento in servizio (art.1c.165 L.207/2024) non si fa riferimento alcuno alla mia qualifica di assistente amministrativo ma si parla di: [u]“necessità di continuare a disporre della predetta dipendente al fine di dare continuità e funzioni amministrative giuridico economiche già affidate alle sue cure con risultati eccellenti ed ora non diversamente assolvibili”;
Che con avviso del 24/10/2025 è stato indetto “Avviso di selezione interna, per titoli, per il riconoscimento delle progressioni tra le aree del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di 9 posti di collaboratore amm./vo”.
Che la sottoscritta partecipava al suddetto avviso con pec in data 03/11/2025;
Che con delibera del 30/12/2025 venivo ammessa alla selezione;
Che con successiva delibera risultavo vincitrice in una sede e seconda in un’altra(avendo il primo rifiutato potevo accedere a questa);
In data 23/06/2026 sottoscrivevo il contratto di lavoro nel nuovo profilo di Collaboratore amministrativo **con decorrenza 1.8.2026**. Tuttavia, in via ufficiosa mi veniva comunicato che in realtà non avrei potuto partecipare all’avviso, e che quindi, nel momento in cui diventava effettivo il passaggio nel nuovo profilo avrei perso il mantenimento in servizio già ottenuto.
Inoltre mi veniva comunicato, sempre ufficiosamente, che lo status di dipendente mantenuto in servizio fino al 70° anno di età (ex lege art.1c.165 L.207/2024) mi precludeva anche la partecipazione alla progressione economica ( prima chiamata “ fascia “ ora “ DEP”.
Tanto premesso si chiede parere alla SV. in merito per come formulato in premessa.
In attesa di una sua pronta risposta le invio i miei più cordiali saluti.
la situazione che descrive è estremamente specifica e tocca un tema caldo e recente del diritto del lavoro pubblico: l’intersezione tra l’istituto del trattenimento in servizio (disciplinato da ultimo dalla Legge di Bilancio per il 2025, L. 207/2024) e il diritto alla progressione di carriera (verticale ed economica).
Di seguito Le offro un’analisi dettagliata e strutturata dei due aspetti, premettendo che la posizione “ufficiosa” espressa dall’amministrazione appare decisamente rigida e, per molti versi, smentita dai principi generali del pubblico impiego.
1. Progressioni Verticali (Passaggio da Assistente a Collaboratore Amministrativo)
Il cuore del problema risiede nella natura del provvedimento che Le ha concesso il trattenimento in servizio fino a 70 anni ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024.
La tesi dell’Amministrazione (perché Le dicono così)
L’amministrazione si aggrappa probabilmente alla motivazione della delibera di trattenimento. Quando l’ASP ha deliberato il Suo mantenimento, lo ha fatto per una specifica esigenza organizzativa: garantire la continuità di determinate funzioni amministrative e giuridico-economiche che Lei svolgeva ottimamente come Assistente. Secondo una visione restrittiva, se Lei cambia profilo (diventando Collaboratore), la motivazione originaria del trattenimento (legata alle mansioni di Assistente) verrebbe teoricamente meno.
La tesi a Suo favore (perché la revoca sarebbe illegittima)
Questa interpretazione ufficiosa presenta gravi vizi di legittimità per i seguenti motivi:
Status di dipendente a tempo indeterminato: Il trattenimento in servizio non crea un nuovo rapporto di lavoro precario o a termine “speciale”, ma costituisce una prosecuzione/estensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in essere. Lei è a tutti gli effetti un dipendente pubblico in servizio. I bandi di progressione verticale sono rivolti a tutto il personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti. Escluderla ex post, o punirla con la decadenza, violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto alla carriera.
Ammissione e Consolidamento: L’amministrazione Ha valutato la Sua domanda, L’ha ammessa con delibera (30/12/2025), L’ha dichiarata vincitrice e ha persino sottoscritto il contratto il 23/06/2026. L’atto è perfetto e ha già prodotto i suoi effetti giuridici. Un ripensamento ora violerebbe il principio del legittimo affidamento del lavoratore.
Continuità delle funzioni: Il profilo di “Collaboratore Amministrativo” appartiene all’area superiore ma insiste sulla medesima macro-area funzionale (amministrativa). Diventando collaboratore, Lei non smette di occuparsi di “funzioni amministrative e giuridico-economiche”, anzi, le svolgerà con maggiore autonomia e responsabilità. L’esigenza dell’ente è comunque soddisfatta.
In sintesi: Non esiste alcuna norma di legge che vieti al dipendente trattenuto in servizio di partecipare alle progressioni verticali, purché possieda i requisiti del bando all’atto della domanda. Se l’amministrazione decidesse di revocarLe il trattenimento dall’1/08/2026, si esporrebbe a un ricorso per Cassazione/Giudice del Lavoro con altissime probabilità di soccombenza.
2. Progressioni Economiche (DEP - Differenziali Economici di Professionalità)
Per quanto riguarda le progressioni orizzontali (ex fasce, oggi denominate DEP dal nuovo CCNL Sanità), la posizione ufficiosa dell’amministrazione è ancora più infondata.
Le progressioni economiche all’interno della stessa area non comportano alcun mutamento di mansioni, di profilo o di sede. Sono semplicemente un riconoscimento economico del merito, dell’anzianità e della professionalità acquisita.
Essendo Lei un dipendente in attività di servizio a tempo indeterminato, ha il pieno diritto di partecipare alle procedure di attribuzione dei DEP, esattamente come tutti gli altri colleghi.
L’istituto del trattenimento in servizio non “congela” lo status giuridico ed economico del dipendente, ma ne prolunga l’attività. Di conseguenza, tutti gli istituti contrattuali (ferie, permessi, malattia, e progressioni economiche) continuano ad applicarsi normalmente.
Conclusioni e Consigli Pratici
Alla luce di quanto esposto, il parere sulla Sua situazione è ampiamente positivo: Le preclusioni ventilate in via ufficiosa sono prive di solido fondamento normativo e contrattuale.
Cosa Le conviene fare adesso?
Attendere l’atto formale (se mai arriverà): Le comunicazioni “ufficiose” non hanno valore legale. Fino all’1 agosto 2026 Lei ha in mano un contratto firmato per il nuovo profilo. Se l’amministrazione intende procedere alla revoca o all’annullamento in autotutela, dovrà farlo con un atto scritto e motivato.
Diffida tramite Sindacato o Legale: Se l’amministrazione dovesse formalizzare il blocco del passaggio o la revoca del trattenimento, si rechi immediatamente da un legale specializzato in diritto del lavoro pubblico o presso un patronato/sindacato per inviare una formale lettera di diffida e messa in mora.
Preservare l’efficacia del contratto: Il contratto firmato il 23/06/2026 è un atto bilaterale. L’amministrazione non può risolverlo unilateralmente senza una giusta causa o un vizio di legittimità macroscopico del bando originario (che non sussiste nel Suo caso).
Resto a disposizione qualora l’amministrazione dovesse produrre atti scritti che richiedano un ulteriore esame. Cordiali saluti e complimenti per la meritata vittoria del concorso interno.
Gent.mo Dott. Chiarelli, volevo ringraziarla per la sua gentilezza e pronta disponibilità.
Purtroppo mi vedo costretta a chiederle un ulteriore parere .
Nell’avviso pubblico inerente la progressione in verticale, ossia da assistente amm.vo a collaboratore amm. venivano indicate delle sedi da coprire (3 ore di autobus and./ritorno), diverse da quelle dove attualmente lavoro(da 35 anni);
Al momento della convocazione per la firma del contratto, considerato che il contratto non riportava inizialmente l’indicazione della sede di servizio, prima della sottoscrizione è stata ritenuta opportuna la sua specificazione; naturalmente come già detto precedentemente io ho firmato lo stesso (loro sono in attesa di una mia rinuncia).
In data 21/07/2026 ho inviato alla mia Azienda una richiesta di mantenimento della mia sede di servizio attuale, specificando la mia età ed allegando un certificato (Unità Valutativa di Base) rilasciato dalla commissione del Centro Medico Legale, dove mi viene riconosciuta una invalidità del 68% ed una disabilità L.104/92 art.3 comma 1.(c.3 sarebbe stato meglio)
Mi hanno detto che entro lunedì dovrei comunicare la mia decisione.
Le sarei grata se, ancora una volta, potesse chiarirmi quest’altro aspetto, anche perché un esponente di un sindacato si è espresso dicendo che le progressioni verticali non sono vincolate ad alcuna sede.
In attesa di una sua pronta risposta Le invio i miei più cordiali saluti.