Progressioni verticali nel pubblico impiego: l’esperienza professionale richiede il servizio effettivo. – Le Autonomie Progressioni verticali nel pubblico impiego: l’esperienza professionale richiede il servizio effettivo. – Le Autonomie
Cassazione Sez. Lavoro n. 13711/2022: per le progressioni verticali è necessario il servizio effettivo e l’inserimento organizzativo.
CONTENUTO
Il passaggio tra aree o categorie diverse nel pubblico impiego, ovvero la cosiddetta progressione verticale, non può fondarsi sulla mera qualificazione formale del contratto di lavoro. Secondo la Cassazione Sez. Lavoro n. 13711/2022, l’elemento cardine per il riconoscimento dell’esperienza professionale utile alla progressione è il servizio effettivo.
La Suprema Corte ha individuato tre pilastri fondamentali che configurano l’esperienza professionale necessaria:
- La collaborazione prestata dal dipendente;
- La continuità della prestazione lavorativa;
- L’inserimento nell’organizzazione aziendale.
Senza l’integrazione di questi fattori, l’esperienza non può considerarsi maturata, a prescindere dal dato formale. A supporto di questa visione rigorosa interviene anche il TAR Lazio (sent. 11827/2025), il quale qualifica le procedure di progressione come latu sensu concorsuali. Proprio per questa natura selettiva, la giurisprudenza amministrativa ammette l’utilizzo di colloqui volti ad accertare le competenze dei candidati, ribadendo però che tali prove non possono prescindere dal requisito sostanziale del servizio realmente svolto.
CONCLUSIONI
Le progressioni verticali richiedono una verifica sostanziale e non solo burocratica dei requisiti. Il dipendente deve dimostrare un inserimento organizzativo concreto e una continuità nell’apporto lavorativo, confermando che il progresso di carriera nella Pubblica Amministrazione premia l’effettiva professionalità acquisita “sul campo”.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: È necessario prestare attenzione alla regolarità del proprio percorso di inserimento organizzativo. Poiché non basta il titolo formale, il dipendente deve assicurarsi che l’attività svolta sia tracciabile in termini di continuità della prestazione e collaborazione effettiva, per evitare l’esclusione dalle procedure selettive interne.
- Per il Concorsista: Il tema rientra nella disciplina del pubblico impiego e del reclutamento. È fondamentale comprendere la distinzione tra progressioni orizzontali (economiche) e verticali (giuridiche), ricordando che queste ultime, avendo natura latu sensu concorsuale, seguono i principi di merito e possono prevedere strumenti di valutazione tipici dei concorsi, come i colloqui.
PAROLE CHIAVE
Progressioni verticali, servizio effettivo, inserimento organizzativo, Cassazione 13711/2022, pubblico impiego, TAR Lazio 11827/2025, esperienza professionale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cassazione Sez. Lavoro n. 13711/2022: Sentenza che stabilisce l’obbligatorietà del servizio effettivo e dell’inserimento organizzativo per l’accesso alle progressioni verticali.
- TAR Lazio sent. 11827/2025: Pronuncia che ribadisce la natura concorsuale delle progressioni e la legittimità dei colloqui per la verifica delle competenze professionali.
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