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CGUE causa C-810/24: illegittima la prelazione del promotore nel project financing

CONTENUTO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito un principio di fondamentale importanza per il settore dei contratti pubblici, dichiarando l’incompatibilità della prelazione del promotore con l’ordinamento eurounitario.

Con la sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24 (Urban Vision), i giudici di Lussemburgo hanno analizzato la compatibilità dell’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 con i principi di parità di trattamento e concorrenza effettiva stabiliti dalla direttiva 2014/23/UE.

Il meccanismo contestato prevedeva che il promotore di un progetto di finanza potesse, al termine della gara, adeguare la propria proposta a quella della migliore offerta individuata dall’amministrazione, esercitando così un diritto di prelazione per aggiudicarsi il contratto. La CGUE ha stabilito che il promotore non può adeguare dopo la gara la propria offerta a quella del miglior offerente. Tale facoltà, infatti, distorce il mercato poiché scoraggia la partecipazione di altri operatori economici, i quali vedrebbero i propri sforzi di formulazione dell’offerta resi vani dalla possibilità di un “sorpasso” finale garantito per legge al promotore.

CONCLUSIONI

La pronuncia della CGUE segna il tramonto del diritto di prelazione nel project financing così come configurato dalla normativa italiana del 2016. L’effetto pratico è l’obbligo di garantire che l’esito della gara sia determinato esclusivamente dal confronto competitivo iniziale, senza paracadute normativi per il soggetto proponente che ne alterino la parità di condizioni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessaria un’estrema cautela nella gestione delle procedure di partenariato pubblico-privato avviate sotto il vigore del d.lgs. 50/2016. L’applicazione della prelazione, pur se prevista dal testo letterale dell’articolo citato, espone l’amministrazione a ricorsi fondati sulla violazione del diritto UE e a potenziali responsabilità per danno derivante dal blocco delle procedure. È fondamentale valutare la disapplicazione della norma interna contrastante con la direttiva 2014/23/UE alla luce del primato del diritto comunitario.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici). È un caso emblematico di come il diritto dell’Unione Europea influenzi direttamente la normativa nazionale. Si consiglia di collegare l’istituto del project financing al principio di concorrenza e alla giurisprudenza della CGUE sulla “cristallizzazione” delle offerte durante le procedure di evidenza pubblica.

PAROLE CHIAVE

Project financing, CGUE, Urban Vision, Prelazione del promotore, Concorrenza, Parità di trattamento, D.lgs. 50/2016, Direttiva 2014/23/UE.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza CGUE 5 febbraio 2026, causa C-810/24 (Urban Vision): stabilisce l’incompatibilità della prelazione del promotore con il diritto UE.
  2. Art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016: norma nazionale che prevedeva il diritto del promotore di adeguare la propria offerta a quella del miglior offerente.
  3. Direttiva 2014/23/UE: atto normativo europeo che disciplina l’aggiudicazione dei contratti di concessione e tutela la libera concorrenza.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli