Proventi concessioni cimiteriali

I proventi delle concessioni cimiteriali possono finanziare un progetto obiettivo che verte su attività di assegnazione loculi e tumulazione nei fine settimana e nei giorni festivi?

No, i proventi delle concessioni cimiteriali non possono essere destinati al finanziamento dei progetti obiettivo o al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario e incentivi per il personale.

Il quadro normativo e contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 - TUEL e D.Lgs. 118/2011) stabilisce principi molto rigidi sulla destinazione delle entrate e sul finanziamento della spesa di personale:

1. Principio di unità del bilancio e non vincolo delle entrate

I proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali costituiscono entrate correnti di natura extratributaria (ovvero entrate in conto capitale se riferite alla vendita/concessione pluriennale dei beni patrimoniali, a seconda del piano finanziario dell’ente). In base al principio dell’unità del bilancio (art. 162 del TUEL):

  • Le entrate generiche e i corrispettivi per servizi pubblici non hanno un vincolo di destinazione specifico alla spesa di personale, salvo diversa e sparsa previsione di legge statale (come avviene, ad esempio, per i proventi dell’art. 208 del Codice della Strada).

  • Non esiste alcuna norma di legge che autorizzi la vincolazione dei proventi cimiteriali per la costituzione di fondi incentivanti o per finanziare progetti obiettivo destinati al personale dell’ente.

2. Limiti della contrattazione collettiva e vincoli sulla spesa di personale

I “progetti obiettivo” e il trattamento accessorio del personale degli enti locali sono integralmente disciplinati dai CCNL di comparto (Funzioni Locali) e sottoposti ai tetti di spesa normativi (in particolare l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017):

  • Il Fondo per le risorse decentrate (trattamento accessorio) può essere alimentato esclusivamente dalle risorse di parte fissa e variabile tassativamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

  • Non è consentito “integrare” il Fondo per la contrattazione integrativa destinando direttamente quote di entrate dell’ente (come i proventi delle concessioni), salvo nei casi espressamente ed eccezionalmente previsti dalla legge (es. incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, recupero evasione IMU/TARI se previsto da norma statale).

3. Gestione del servizio nei giorni festivi e nei fine settimana

L’esigenza di garantire i servizi indifferibili (tumulazioni, reperibilità e servizi cimiteriali nei festivi e nei fine settimana) deve essere gestita con gli strumenti ordinari dell’organizzazione del lavoro e del salario accessorio:

  1. Lavoro straordinario o festivo: I dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi o nei fine settimana devono essere compensati attingendo dal fondo straordinari dell’ente o tramite l’istituto della reperibilità e del turno, nei limiti previsti dal CCNL.

  2. Turnazione e orario multiperiodale: L’amministrazione può strutturare i turni di lavoro del personale dell’ufficio cimiteriale/operativo per coprire il sabato e la domenica come orario ordinario di lavoro.

  3. Risorse generali di bilancio: L’ente copre i costi di tali prestazioni (straordinari, indennità di turno/reperibilità) mediante le risorse generali del bilancio di previsione e la corretta costituzione del Fondo risorse decentrate, non “finalizzando” una specifica entrata tariffaria.

Conseguenze contabili

Destinare direttamente i proventi delle concessioni cimiteriali al compenso del personale per un progetto obiettivo configurerebbe:

  • Un’illegittima destinazione di risorse al fondo per la contrattazione integrativa.

  • Una violazione delle norme imperative sui vincoli della spesa di personale e sul principio di pubblicità/unicità del bilancio, con potenziale rilievo di danno erariale da parte della Corte dei Conti.