Puglia Commercio area pubblica subingresso mortis causa

Salve,
il titolare di un autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A è deceduto nel 2019 e non è stato mai dato avvio al procedimento di decadenza dell’autorizzazione. Sul posteggio assegnato era stato installato un chiosco e ora gli eredi vorrebbero alienare la struttura ad un terzo che vorrebbe riavviare l’attività. L’art. 6 della L.R. dispone l’applicazione di una sanzione per la mancata comunicazione di subingresso al Suap da presentare entro sei mesi dalla morte. L’applicazione della sanzione sanerebbe, pertanto, l’irregolarità? In mancanza, quale potrebbe essere l’alternativa per consentire la predetta operazione?
Se il Comune dovesse avviare il procedimento di decadenza, dovrebbe ordinare la demolizione del manufatto oppure corrispondere un quantum a titolo di valore del manufatto?

Non è tanto la sanzione amministrativa quanto il dover procedere a revoca. Fra l’altro, rilevo un refuso nella LR dato che le sanzioni sarebbero quelle dell’art. 61, comma 6 della stessa LR e non del d.lgs. n. 59/2010.

L’art. 62 della LR 24/2015 dispone la revoca del titolo per coloro che, in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzino il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall’interessato.

Al netto della sanzione, se non hai revocato potresti, previo invio di una richiesta da arte del privato, procedere a considerare i casi di forza maggiore e aggiungere il riferimento all’art. 103, comma 2 del DL 18/2020. Vedi qua:

Per il resto, dipende dalla eventuale convenzione. In via generale, al netto di casi particolari, con la concessione non si costituisce un titolo di proprietà piena né superficiaria del manufatto edificato a favore del privato, ma solo un utilizzo esclusivo dell’area per un determinato periodo di tempo. Alla scadenza della concessione l’Amministrazione può chiedere la rimozione e il ripristino dello stato dell’area pubblica al concessionario uscente oppure acquisire il bene al patrimonio comunale in base all’art. 934 CC. La facoltà di uso del bene demaniale “area pubblica” da parte del concessionario non si concretizza in un diritto di superficie vero e proprio ma resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca, decadenza e scadenza collegati alla concessione amministrativa. In ogni caso il possesso, l’uso e la disponibilità contrattuale della costruzione soprastante il suolo restano a carattere temporaneo dato che hanno la stessa limitata durata della concessione. In questa ottica, però, se il privato vende la sua azienda, il subentrante subentra anche nella disponibilità del chiosco.

Quindi, a parere mio, non è proprio un’ipotesi limpida, quella della vendita del manufatto. Ripeto: da vedere, però, in base a eventuali accordi iniziali. Il segretario comunale può sbrogliare la matassa.