Quesito su inquadramento normativo di saune e bagni turchi negli stabilimenti termali

Salve Simone,

scrivo per un chiarimento interpretativo in merito agli stabilimenti termali che ospitano, oltre alle aree estetiche, anche aree “benessere” dotate di saune e bagni turchi.

Spesso, tali strutture classificano saune e bagni turchi come estranei alla normativa sulle attività estetiche esclusivamente in virtù della loro separazione fisica, gestendoli quindi come entità autonome. Il punto su cui desidero chiarezza, anche alla luce della L.R.T. 28/2004 (con particolare riferimento al ruolo del responsabile tecnico) e del D.M. 206/2015, è il seguente:

  1. La sola separazione fisica tra i locali è un criterio giuridicamente sufficiente per escludere saune e bagni turchi dall’ambito di applicazione delle norme sull’attività estetica, sollevando di fatto il gestore dall’obbligo di assicurare la presenza di un responsabile tecnico?

  2. In base alla L.R.T. 28/2004, esistono criteri oggettivi che definiscono il perimetro di intervento del responsabile tecnico negli impianti di sauna e bagno turco, o la loro classificazione come “area benessere” esenta il gestore dal garantire tale figura professionale?

  3. Sotto il profilo della responsabilità tecnica, inquadrare tali impianti come “fuori” dall’attività estetica è una scelta legittima, o configura una carenza rispetto agli obblighi di sicurezza, conformità e qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente?

Grazie per la disponibilità.

Sotto il profilo del diritto amministrativo e della disciplina delle attività regolamentate, la prassi di escludere saune e bagni turchi dagli obblighi della legge sull’estetica semplicemente facendo leva sulla separazione fisica dei locali o sull’etichetta di “area benessere” costituisce una forzatura interpretativa che non regge a un attento vaglio normativo.

La giurisprudenza amministrativa e i pareri ministeriali (in particolare dello Sviluppo Economico) hanno da tempo chiarito che ciò che rileva non è la toponomastica interna della struttura, ma la finalità dei trattamenti e l’utilizzo di specifiche apparecchiature.

Di seguito l’analisi dettagliata dei tre quesiti sollevati, calibrata sulla Legge Regionale Toscana 17 maggio 2004, n. 28 (e relativo Regolamento di attuazione 47/R/2007) e sul D.M. 206/2015.

1. La separazione fisica come criterio di esclusione

La sola separazione fisica tra i locali NON è un criterio giuridicamente sufficiente per escludere saune e bagni turchi dall’alveo dell’attività estetica.

La qualificazione di un’attività come “estetica” prescinde dalla contiguità muraria. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 1/1990 (norma quadro nazionale), l’attività comprende tutti i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico.

La separazione fisica rileva solo a fini igienico-sanitari o di layout aziendale, ma se l’utente accede a saune e bagni turchi all’interno di un’offerta integrata dello stabilimento, la “comunanza della gestione” e la finalità del benessere/estetica attraggono tali locali sotto la disciplina autorizzatoria principale. Pensare che basti una porta o un corridoio per creare una “zona franca” dall’obbligo del Responsabile Tecnico (RT) configura una segmentazione artificiosa del titolo abilitativo (SCIA).

2. Criteri oggettivi nella L.R.T. 28/2004 e perimetro del Responsabile Tecnico

La normativa della Regione Toscana è molto rigorosa e non lascia spazio al concetto di “area benessere esente” se in essa si perseguono finalità estetiche o di miglioramento dell’aspetto attraverso apparecchiature.

  • Il criterio dell’apparecchiatura (D.M. 206/2015): La chiave di volta sta nella scheda tecnico-informativa n. 11 allegata al D.M. 206/2015 (che ha modificato il vecchio D.M. 110/2011). La scheda disciplina espressamente la “Sauna infrarossi e bagno di vapore per trattamento estetico”. Essendo l’impianto di per sé normato tra le attrezzature utilizzabili dall’estetista, il suo utilizzo all’interno di un centro che offre servizi estetici e di benessere ne attrae la gestione sotto la vigilanza del RT.
  • La L.R.T. 28/2004 (Art. 2): Definisce l’attività di estetica richiamando l’uso di apparecchiature per uso estetico. Il Regolamento toscano 47/R/2007 specifica che il Responsabile Tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività e risponde della corretta utilizzazione delle apparecchiature.
  • L’eccezione (quando non serve il RT): L’unica esenzione reale si configura se la sauna o il bagno turco sono pertinenze esclusive di un’attività esclusivamente sportiva (palestra) o ricettiva (hotel, senza alcuna offerta di trattamenti estetici o massaggi viso/corpo), dove l’uso è strettamente ed esclusivamente “rilassante/idroterapico” non abbinato a servizi estetici, e dove non vi sia manipolazione o cura della persona da parte di personale dello stabilimento. Ma nel momento in cui lo stabilimento ospita anche aree estetiche, la commistione dei servizi e l’approccio globale al cliente rendono la figura del RT necessaria per presidiare la sicurezza dell’intera struttura.

3. Legittimità della scelta vs Carenza di sicurezza

Inquadrare tali impianti come estranei all’attività estetica al solo scopo di eludere la nomina del RT (o di non estenderne la sorveglianza) configura una violazione della normativa vigente e un potenziale rischio sotto il profilo della sicurezza e della conformità.

Profilo di Rischio Conseguenza Giuridica / Amministrativa
Abusivismo Parziale Esercizio di attività estetica (tramite apparecchiature ex DM 206/2015) in locali non coperti dalla vigilanza del Responsabile Tecnico, sanzionabile ai sensi della L.R.T. 28/2004.
Carenza di Sicurezza Saune e bagni turchi presentano rischi intrinseci (shock termici, problemi pressori, gestione delle temperature e dell’igiene ambientale). La mancanza di una vigilanza qualificata (RT) inficia la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza.
Responsabilità Civile/Penale In caso di malore del cliente o di ispezione degli organi di vigilanza (NAS/Usl), il gestore non potrebbe invocare la “separazione fisica” per escludere la propria colpa, poiché l’omessa vigilanza da parte di un soggetto qualificato integrerebbe la colpa specifica per inosservanza di leggi e regolamenti.

Sintesi operativa

Per gli stabilimenti che integrano estetica e benessere, la tesi della “separazione fisica sollevante” è giuridicamente indifendibile. Se la struttura offre trattamenti estetici, il Responsabile Tecnico deve presidiare l’intero complesso delle attività che utilizzano le apparecchiature inserite nel D.M. 206/2015 (comprese saune e bagni di vapore), garantendo che l’uso delle stesse avvenga nel rispetto delle schede tecniche e della tutela della salute dell’utente.

Qualsiasi interpretazione contraria espone il gestore a sanzioni amministrative pecuniarie e a provvedimenti di diffida o sospensione dell’attività da parte del SUAP competente.

Grazie mille della risposta data.

Avrei necessità di un ulteriore chiarimento in merito all’analisi proposta.

Da come ho capito, il fatto che una struttura abbia anche attività estetica farebbe “attrarre” sauna e bagno turco nell’ambito dell’estetica, anche se collocati in un’area benessere separata.

In questo caso, se sauna e bagno turco vengono considerati rientranti nell’attività estetica per effetto del DM 206/2015, il responsabile tecnico deve necessariamente essere un estetista qualificato ai sensi della legge 1/1990 e della L.R.T. 28/2004?

Oppure può esserci anche un’altra figura che assicuri vigilanza e gestione dell’area benessere senza essere responsabile tecnico estetista?

Poniamo il caso di una struttura che non abbia alcuna attività estetica:

  • niente cabine estetiche;
  • niente trattamenti viso/corpo;
  • niente massaggi estetici;

ma soltanto:

  • piscina;
  • area relax;
  • sauna;
  • bagno turco.

In un caso del genere, sauna e bagno turco rientrano comunque automaticamente nell’attività di estetica solo perché richiamati dal DM 206/2015?

E quindi servirebbe comunque un responsabile tecnico estetista?

Oppure in casi simili può bastare un’altra figura che assicuri vigilanza, sicurezza e corretta gestione dell’area benessere, un po’ come avviene normalmente negli alberghi o negli stabilimenti termali?

Poniamo poi il caso di una struttura termale autorizzata ai sensi della legge 323/2000 e della L.R.T. 38/2004, con:

  • piscina termale;
  • area relax;
  • sauna;
  • bagno turco;

ma senza alcuna attività estetica.

Anche in questo caso è comunque necessario il responsabile tecnico estetista, oppure la gestione e la vigilanza possono essere ricondotte alla diversa disciplina termale prevista per gli stabilimenti termali?

Grazie ancora per il supporto.