La data del 30 maggio pet l’invio del questionario alla Corte dei Conti è un termino perentorio? Quali sono le conseguenze del mancato o tardivo invio? Dopo aver fatto l’invio il questionario è ancora modificabile?
No, il termine per l’invio del questionario alla Corte dei Conti sul bilancio di previsione o sul rendiconto (compreso quello fissato per il 30 maggio per alcune scadenze periodiche) non ha natura perentoria, ma ordinatoria.
Tuttavia, “ordinatorio” non significa che sia facoltativo: superarlo senza giustificato motivo espone l’ente e i suoi organi a precise responsabilità e a un monitoraggio più stringente.
Ecco il quadro dettagliato delle conseguenze e delle possibilità di modifica.
1. Conseguenze del mancato o tardivo invio
Anche se il termine è ordinatorio, il ritardo prolungato o l’omissione totale attivano i poteri sanzionatori e di controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti:
- Diffida ad adempiere: La Sezione della Corte dei Conti invia una nota ufficiale di sollecito (diffida) all’ente, assegnando un termine brevissimo (di solito 15 o 30 giorni) per provvedere all’invio.
- Segnalazione all’Organo Consiliare: La Corte dei Conti comunica l’inadempimento direttamente al Consiglio Comunale. Questo serve a evidenziare la carenza dei controlli interni e la potenziale opacità della gestione finanziaria.
- Sanzioni pecuniarie per l’Organo di Revisione: Se il ritardo o la mancata trasmissione sono imputabili a grave negligenza dei revisori dei conti, si può configurare una responsabilità amministrativo-contabile, con il rischio di sanzioni pecuniarie e la segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza o al Registro dei Revisori Legali.
- Blocco dei trasferimenti o della spesa (casi limite): La mancata trasparenza e l’assenza dei flussi informativi verso la Corte dei Conti possono spingere i magistrati a ipotizzare gravi irregolarità contabili, che nei casi più severi attivano le procedure di accertamento di squilibrio finanziario.
2. Il questionario è modificabile dopo l’invio?
Sì, il questionario inviato tramite il sistema ConTe (o le altre piattaforme dedicate della Corte dei Conti) è modificabile, ma non in autonomia.
Una volta che lo stato del questionario risulta “Inviato” o “Trasmesso”, il sistema blocca le modifiche dirette per garantire l’integrità del dato ricevuto dai magistrati contabili. Per correggere errori o integrare dati, la procedura standard prevede:
**1.Richiesta di rettifica (Riapertura):**A cura del Revisore/Ente.
L’organo di revisione (o l’utente abilitato dell’ente) deve inviare una richiesta formale di “riapertura dei termini di compilazione” (o “sblocco del questionario”). Questa richiesta si fa solitamente tramite un’apposita funzione di assistenza interna al portale ConTe, oppure via PEC alla Segreteria della Sezione regionale di controllo competente.
**2.Autorizzazione del Magistrato/Segreteria:**Esame della richiesta.
La Sezione regionale della Corte dei Conti valuta le motivazioni dello sblocco e, se ritenute valide per garantire la veridicità del dato, provvede a riportare lo stato del questionario in modalità “In compilazione” o “In bozza”.
**3.Modifica e Nuovo Invio:**Chiusura della procedura.
L’ente inserisce le correzioni necessarie, convalida nuovamente i dati e procede a un nuovo invio definitivo. Il nuovo invio sovrascriverà la versione precedente o genererà un’appendice di rettifica a seconda della piattaforma.
Nota operativa: Se vi accorgete di un errore materiale, è sempre consigliabile attivare subito la richiesta di sblocco prima che l’istruttoria da parte dei magistrati della Sezione abbia inizio, motivando la richiesta con l’esigenza di assicurare il principio di verità e attendibilità del bilancio.