Buon pomeriggio colleghi. Un utente mi ha chiesto se è necessaria una nuova autorizzazione per l’apertura di una nuova sede di un’attività funebre in un comune diverso da quello della sede legale.
L’art. 8 della L.R. Puglia n. 8/2015 prevede che:
- per l’espletamento dell’attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente d una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amm.ve, alle operazioni di vendita di casse etc etc.
- per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi …
Secondo voi devo rilasciare nuova autorizzazione per lo svolgimento di attività funebre nel mio Comune? Oppure devono farmi una SCIA per l’apertura di esercizio di vicinato? E per l’agenzia d’affari come mi devo comportare (scia o autorizzazione)? O devo fare una sorta di autorizzazione “unica”?
E poi l’ASL deve fare parere preventivo?
Ho un pò di confusione. Grazie a chiunque mi possa aiutare.
Inquadrare la gestione di un’ulteriore sede d’impresa funebre in Puglia richiede il rispetto sia della L.R. n. 34/2008 sia del relativo Regolamento Regionale d’esecuzione 11 marzo 2015, n. 8.
1. Titolo abilitativo: Nuova autorizzazione o SCIA?
Non va rilasciata una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre principale.
L’art. 8, comma 1 del R.R. 8/2015 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre è unica e viene rilasciata esclusivamente dal Comune dove l’impresa ha la sede legale.
Per l’apertura di un’ulteriore sede commerciale (filiale/punto vendita/ufficio pratiche) in un Comune diverso:
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Il Comune di destinazione non deve rilasciare un’autorizzazione commerciale autonoma per l’attività funebre in sé, poiché il soggetto è già titolare dell’autorizzazione rilasciata dal Comune capofila (sede legale).
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L’impresa deve presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP del nuovo Comune per l’apertura della sede secondaria/filiale operativa.
2. Verifica dei requisiti specifici per la sede secondaria
Il SUAP del Comune ricevente dovrà verificare le condizioni poste dall’art. 8, comma 7 del R.R. 8/2015:
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Addetto alla trattazione degli affari: L’impresa deve dimostrare la presenza di un addetto alla trattazione degli affari distinto dal personale computato presso la sede principale o altre sedi .
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Requisiti contrattuali e formativi: Tale addetto deve essere regolarmente assunto dal titolare dell’autorizzazione e possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell’attività funebr e.
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Idoneità dei locali: La nuova sede deve essere una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi, disbrigo pratiche e vendita di casse e articoli funebri (art. 8, comma 4, lett. a).
3. Rapporto con commercio al dettaglio e agenzia d’affari (TULPS)
| Profilo |
Inquadramento Procedurale |
| Commercio di casse/articoli funebri |
La vendita di prodotti funebri nei locali dedicati è assorbita dalla disciplina dell’attività funebre (L.R. 34/2008 e R.R. 8/2015). Non va richiesta una separata ed ulteriore SCIA per esercizio di vicinato ex D.Lgs. 114/1998, a meno che nei locali non vengano venduti articoli del tutto estranei all’attività funeraria. |
| Agenzia d’affari (art. 115 TULPS) |
L’attività di disbrigo pratiche amministrative inerenti al funerale è parte integrante della gestione dell’attività funebre. L’autorizzazione/SCIA ex art. 115 TULPS non va richiesta in modo separato, in quanto l’attività di intermediazione e disbrigo è ricompresa nel titolo abilitativo e nella disciplina speciale di settore. |
4. Ruolo e parere dell 'ASL
In sede di presentazione della SCIA per l’apertura della sede secondaria:
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Parere preventivo igienico-sanitario: Non è richiesta un’autorizzazione sanitaria o un parere preventivo espresso dell’ASL per i meri locali d’ufficio/mostra (sede commerciale). È sufficiente un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva allegata alla SCIA, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie generali per i locali aperti al pubblico.
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Controllo successivo: L’ASL eserciterà la normale attività di vigilanza e controllo ex post.
(Nota: Il parere/autorizzazione sanitaria della ASL è richiesto se presso la sede vengono realizzate strutture per il commiato, sale del commiato o depositi osservazione salme ex art. 15 R.R. 8/2015, ma non per la semplice sede commerciale/ufficio mostre).
Quadro sintetico per il SUAP
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Ricevere la SCIA di apertura ulteriore sede commerciale per attività funebre.
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Richiedere nell’istanza il riferimento estremo dell’autorizzazione originaria rilasciata dal Comune di sede legale (ed eventualmente copia della ste ssa).
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Verificare le dichiarazioni relative all’addetto alla trattazione affari autonomo e dedicato per tale sede (con relativi titoli formativi).
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Verificare la conformità urbanistico-edilizia e la agibilità dei locali.
Grazie di vero cuore Dottore. Grazie davvero.