Regione Puglia. Apertura ulteriori sedi commerciali attività funebre

Buon pomeriggio colleghi. Un utente mi ha chiesto se è necessaria una nuova autorizzazione per l’apertura di una nuova sede di un’attività funebre in un comune diverso da quello della sede legale.

L’art. 8 della L.R. Puglia n. 8/2015 prevede che:

  1. per l’espletamento dell’attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente d una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amm.ve, alle operazioni di vendita di casse etc etc.
  2. per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi …

Secondo voi devo rilasciare nuova autorizzazione per lo svolgimento di attività funebre nel mio Comune? Oppure devono farmi una SCIA per l’apertura di esercizio di vicinato? E per l’agenzia d’affari come mi devo comportare (scia o autorizzazione)? O devo fare una sorta di autorizzazione “unica”?

E poi l’ASL deve fare parere preventivo?

Ho un pò di confusione. Grazie a chiunque mi possa aiutare.

Inquadrare la gestione di un’ulteriore sede d’impresa funebre in Puglia richiede il rispetto sia della L.R. n. 34/2008 sia del relativo Regolamento Regionale d’esecuzione 11 marzo 2015, n. 8.

1. Titolo abilitativo: Nuova autorizzazione o SCIA?

Non va rilasciata una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre principale.

L’art. 8, comma 1 del R.R. 8/2015 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre è unica e viene rilasciata esclusivamente dal Comune dove l’impresa ha la sede legale.

Per l’apertura di un’ulteriore sede commerciale (filiale/punto vendita/ufficio pratiche) in un Comune diverso:

  • Il Comune di destinazione non deve rilasciare un’autorizzazione commerciale autonoma per l’attività funebre in sé, poiché il soggetto è già titolare dell’autorizzazione rilasciata dal Comune capofila (sede legale).

  • L’impresa deve presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP del nuovo Comune per l’apertura della sede secondaria/filiale operativa.

2. Verifica dei requisiti specifici per la sede secondaria

Il SUAP del Comune ricevente dovrà verificare le condizioni poste dall’art. 8, comma 7 del R.R. 8/2015:

  1. Addetto alla trattazione degli affari: L’impresa deve dimostrare la presenza di un addetto alla trattazione degli affari distinto dal personale computato presso la sede principale o altre sedi .

  2. Requisiti contrattuali e formativi: Tale addetto deve essere regolarmente assunto dal titolare dell’autorizzazione e possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell’attività funebr e.

  3. Idoneità dei locali: La nuova sede deve essere una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi, disbrigo pratiche e vendita di casse e articoli funebri (art. 8, comma 4, lett. a).

3. Rapporto con commercio al dettaglio e agenzia d’affari (TULPS)

Profilo Inquadramento Procedurale
Commercio di casse/articoli funebri La vendita di prodotti funebri nei locali dedicati è assorbita dalla disciplina dell’attività funebre (L.R. 34/2008 e R.R. 8/2015). Non va richiesta una separata ed ulteriore SCIA per esercizio di vicinato ex D.Lgs. 114/1998, a meno che nei locali non vengano venduti articoli del tutto estranei all’attività funeraria.
Agenzia d’affari (art. 115 TULPS) L’attività di disbrigo pratiche amministrative inerenti al funerale è parte integrante della gestione dell’attività funebre. L’autorizzazione/SCIA ex art. 115 TULPS non va richiesta in modo separato, in quanto l’attività di intermediazione e disbrigo è ricompresa nel titolo abilitativo e nella disciplina speciale di settore.

4. Ruolo e parere dell 'ASL

In sede di presentazione della SCIA per l’apertura della sede secondaria:

  • Parere preventivo igienico-sanitario: Non è richiesta un’autorizzazione sanitaria o un parere preventivo espresso dell’ASL per i meri locali d’ufficio/mostra (sede commerciale). È sufficiente un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva allegata alla SCIA, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dei locali alle norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie generali per i locali aperti al pubblico.

  • Controllo successivo: L’ASL eserciterà la normale attività di vigilanza e controllo ex post.

(Nota: Il parere/autorizzazione sanitaria della ASL è richiesto se presso la sede vengono realizzate strutture per il commiato, sale del commiato o depositi osservazione salme ex art. 15 R.R. 8/2015, ma non per la semplice sede commerciale/ufficio mostre).

Quadro sintetico per il SUAP

  1. Ricevere la SCIA di apertura ulteriore sede commerciale per attività funebre.

  2. Richiedere nell’istanza il riferimento estremo dell’autorizzazione originaria rilasciata dal Comune di sede legale (ed eventualmente copia della ste ssa).

  3. Verificare le dichiarazioni relative all’addetto alla trattazione affari autonomo e dedicato per tale sede (con relativi titoli formativi).

  4. Verificare la conformità urbanistico-edilizia e la agibilità dei locali.

Grazie di vero cuore Dottore. Grazie davvero.