Un cittadino intende avviare in Toscana un’attività riconducibile ad un’agenzia di pompe funebri.
L’attività consisterebbe prevalentemente in una mera attività di intermediazione tra il cliente e i diversi soggetti incaricati di fornire i servizi richiesti (ad esempio, supporto nell’organizzazione e nella prenotazione della sala del commiato, intermediazione per la fornitura di fiori e altri servizi connessi).
L’impresa svolgerebbe direttamente esclusivamente le seguenti attività:
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vendita di casse e urne;
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vestizione e trucco/composizione della salma.
Faccio presente, altresì, che non risultano disposizioni specifiche nei regolamenti comunali relativi ai cimiteri.
Si era ipotizzato di inquadrare l’attività attraverso agenzia d’affari per la parte di intermediazione e commercio al dettaglio per la vendita di casse e urne.
Rimane da chiarire il corretto inquadramento amministrativo della vestizione e del trucco/composizione della salma. Abbiamo anche pensato che la vestizione potesse essere libera, mentre il trucco fosse soggetto a scia per avvio di attività estetica.
L’inquadramento ipotizzato è corretto?