Regione Toscana – Avvio di attività di agenzia di pompe funebri

Un cittadino intende avviare in Toscana un’attività riconducibile ad un’agenzia di pompe funebri.

L’attività consisterebbe prevalentemente in una mera attività di intermediazione tra il cliente e i diversi soggetti incaricati di fornire i servizi richiesti (ad esempio, supporto nell’organizzazione e nella prenotazione della sala del commiato, intermediazione per la fornitura di fiori e altri servizi connessi).

L’impresa svolgerebbe direttamente esclusivamente le seguenti attività:

  • vendita di casse e urne;

  • vestizione e trucco/composizione della salma.

Faccio presente, altresì, che non risultano disposizioni specifiche nei regolamenti comunali relativi ai cimiteri.

Si era ipotizzato di inquadrare l’attività attraverso agenzia d’affari per la parte di intermediazione e commercio al dettaglio per la vendita di casse e urne.

Rimane da chiarire il corretto inquadramento amministrativo della vestizione e del trucco/composizione della salma. Abbiamo anche pensato che la vestizione potesse essere libera, mentre il trucco fosse soggetto a scia per avvio di attività estetica.

L’inquadramento ipotizzato è corretto?

Sì, in Toscana manca una disciplina, a differenza di altre regioni, per la quale si possano prevedere procedure amministrative ad hoc. Chiaramente, la vendita della casse è commercio al dettaglio. E’ vero che si potrebbe pensare alla cassa come un quid strumentale per un’attività complessiva ma, appunto, in assenza di una norma precisa, occorre andare verso la SCIA per esercizio di vicinato.

La “comunicazione” di agenzia di affari ex art. 115 TULPS è un adempimento che per prassi è sempre consigliato alle agenzie di pompe funebri. Tuttavia, sarebbe da vedere se davvero si tratta di agenzia di affari e non di una comune attività di servizi. L’agenzia di affari è connotata (in parole molto povere) dall’attività di procacciamento. Tizio chiede all’agente di affari di cercare e trovare Caio affinché quest’ultimo possa espletare la prestazione richiesta da Tizio. Il caso classico è la vendita di auto usate: Tizio è proprietari di un’auto. Senza venderla all’agente, chiede a quest’ultimo di trovargli un compratore. Quando il compratore è stato trovato, questo e Tizio concludono, fra di loro, un affare ovvero la compravendita dell’auto. Anche l’agente immobiliare, prima che trovasse disciplina in una norma specifica, ricadeva nel concetto di agenzia di affari.

Quindi, a volte, quando siamo di fronte ad attività di difficile decifrazione, si tende ad approdare, un po’ perché tanto male non fa, all’agenzia di affari. In verità, accade sovente che queste attività siano, semplicemente, attività di servizi.

Alla fine, per evitare problemi e va bene anche la comunicazione di agenzia di affari e il relativo registro ma, sicuramente, non tutte le sub-attività saranno attività di agenzia. Se l’impresa di pompe funebre si reca in comune per espletare le formalità anagrafiche, al più, è un procuratore speciale e non un agente.

____________

Sicuramente non ci sono i presupposti per l’attività estetica. La ricomposizione della salma fa parte dell’attività di pompe funebre. Non servono i requisiti professionali dell’attività estetica connessi con la tutela della salute