La safety e la security sono concetti mai tradotti in normativa. Le indicazioni sono date tramite direttive/circolari (senza valore di vera e propria fonte del diritto). L’ultima direttiva del 18/07/2018 introduce il noto “approccio flessibile”. Spetta al comune o ad altri enti (in base al caso di specie) valutare se e come applicare la direttiva.
L’incipit dell’allegato alla direttiva citata è il seguente:
Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CHE SI TENGONO IN LUOGHI ALL’APERTO IN CUI SI PROFILINO PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITÀ connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, NON ASSOGGETTATE AI PROCEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 80 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N. 773.
PER LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento POSSONO COSTITUIRE UN UTILE RIFERIMENTO INTEGRATIVO DEGLI ASPETTI NON GIÀ RICOMPRESI NELLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA PER ESSE APPLICABILI.
Devi trovare una linea di confine. Se non si applica l’art. 80 TULPS allora, per la concessione del suolo pubblico, puoi anche pretendere un semplice piano di sicurezza redatto ai sensi dell’allegato citato. Da vedere caso per caso