Buongiorno,
con la presente siamo a sottoporre un quesito in ordine alla questione della mancanza dei requisiti morali di soggetto con qualifica di vicepresidente di una Società che presentato SCIA per l’esercizio di vendita per il commercio on line di autovetture.
Nello specifico, in ordine alla suddetta Scia l’ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti morali, oltre che del legale rappresentante (Presidente del consiglio di Amministrazione) anche dei componenti della Società (vice presidente e consigliere). In esito a tale verifica è risultato che il Certificato del Casellario Giudiziale del vice presidente riporta un reato previsto dall’art 416 bis commi 2-3-4 del Codice Penale.
Ai sensi di legge, se l’attività è esercitata in forma societaria sono tenuti al possesso dei requisiti morali anche le altre persone, oltre al dichiarante, individuate all’art. 85 del dlgs 159/2011. Ciascuno deve sottoscrivere una dichiarazione del possesso dei requisiti morali ed allegare copia di un documento di identità.
In assenza della dichiarazione di possesso dei requisiti morali da parte dei membri della Società e dall’accertamento effettuato presso la Procura si chiede come deve procedere l’ufficio in tale circostanza?
Puo’ essere percorribile l’ipotesi di avviare un procedimento ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 con il quale si comunica il motivo ostativo per lo svolgimento dell’attività (assenza dei requisiti morali del vicepresidente della Società) concedendo un termine (max 30 giorni) per la produzione di memorie e scritti difensivi a riguardo? O in alternativa si deve procedere con un provvedimento interdittivo?
In attesa di cortese cenno di riscontro si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti.
Concordo sul fatto che la verifica debba essere effettuata su tutti i membri del consiglio di amministrazione. Detto questo, in caso di esito negativo anche per un solo soggetto, la PA competente deve procedere ai sensi di legge regionale e/o ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. La comunicazione ex art. 10-bis della stessa legge non è pertinente con la SCIA. Vedi, ad esempio:
Di fronte a una cosa del genere, sempre al netto di eventuali disposizioni regionali, si procede con un provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 19 di dieto prosecuzione attività. Al limite, puoi adottare una conformazione con sospensione dell’attività. Se la SCIA non recava le dichiarazione, era una SCIA incompleta da rigettare