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CGARS n. 136/2026: L’accreditamento istituzionale è a istanza di parte, illegittimo il vincolo alla gara d’appalto

CONTENUTO

Il Collegio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con la sentenza n. 136 del 3 marzo 2026, ha espresso un principio fondamentale in materia di diritto sanitario e requisiti professionali. Il Collegio ha infatti annullato le disposizioni della Regione Siciliana che subordinavano l’accreditamento istituzionale all’espletamento di una gara d’appalto.

Secondo il ragionamento del CGARS, l’accreditamento deve configurarsi come una procedura ad “istanza di parte”. Tale istituto deve fondarsi esclusivamente sul merito tecnico e sulla trasparenza, senza poter essere vincolato a logiche di gara. La sentenza chiarisce che, qualora un operatore economico dimostri il possesso degli standard tecnici superiori richiesti e la coerenza della propria attività con la programmazione territoriale, la Regione incorre in un vero e proprio obbligo di accreditarlo.

La decisione ha comportato l’annullamento, con effetto erga omnes, del D.A. 1151/2019 nella parte in cui imponeva indebitamente il meccanismo della gara per l’ottenimento dell’accreditamento. Il sistema viene così riportato a un modello di accesso basato sulla trasparenza competitiva nella gestione del budget pubblico, premiando la qualità dei servizi offerti anziché la mera partecipazione a procedure selettive concorsuali.

CONCLUSIONI

La pronuncia del CGARS ripristina la natura dell’accreditamento come diritto condizionato al solo possesso di requisiti oggettivi. Viene superato il “vuoto formalismo” della gara obbligatoria, garantendo che ogni operatore idoneo possa accedere al sistema sanitario regionale, purché rispetti gli standard tecnici e la programmazione dell’ente.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria delle pratiche di accreditamento sanitario, è necessario disapplicare le prassi basate sul D.A. 1151/2019 ormai annullato. L’amministrazione deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e la coerenza con la programmazione, evitando di richiedere procedure di gara non previste dal quadro normativo risultante dalla sentenza. L’inosservanza di tale obbligo di accreditamento (a fronte di requisiti certi) potrebbe generare profili di responsabilità per inerzia o diniego illegittimo.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (autorizzazioni e concessioni) e del Diritto Sanitario. È importante collegare questo orientamento al principio di liberalizzazione dei servizi e alla distinzione tra “scelta del contraente” (tipica dei contratti pubblici) e “abilitazione/accreditamento” di soggetti terzi per l’erogazione di servizi pubblici.

PAROLE CHIAVE

Accreditamento istituzionale, CGARS, Regione Siciliana, Diritto Sanitario, Istanza di parte, Merito tecnico, D.A. 1151/2019, Trasparenza competitiva.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza CGARS n. 136 del 3 marzo 2026: Sentenza che stabilisce la natura ad istanza di parte dell’accreditamento e annulla l’obbligo di gara.
  2. D.A. 1151/2019 (Regione Siciliana): Decreto assessoriale annullato nelle parti che vincolavano l’accreditamento all’espletamento di una gara d’appalto.

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