Revocazione ed errore di fatto: i limiti secondo il Consiglio di Stato | Altalex Page Expired
Cons. Stato, sez. V, n. 8265/2023: la revocazione per errore di fatto è limitata alla svista percettiva e non alla valutazione giuridica
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, n. 8265/2023, è tornato a delimitare con precisione i confini della revocazione per errore di fatto, istituto disciplinato dal combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo) e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (Codice di Procedura Civile).
Secondo l’orientamento ribadito dai giudici di Palazzo Spada, la revocazione non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per contestare il merito della decisione, ma deve limitarsi a correggere una svista percettiva sugli atti di causa. Il principio cardine espresso nella pronuncia chiarisce che:
- L’errore deve riguardare esclusivamente la percezione materiale di un fatto (es. ritenere inesistente un documento che è invece presente nel fascicolo);
- È tassativamente esclusa dal perimetro della revocazione l’erronea valutazione delle prove o l’interpretazione giuridica operata dal giudice;
- L’errore, per essere rilevante, deve essere decisivo per la decisione, deve vertere su un punto non controverso tra le parti e, soprattutto, non deve essere già stato oggetto di un esame motivato all’interno della sentenza impugnata.
In sintesi, se il giudice ha preso in considerazione un fatto e lo ha valutato, anche se in modo opinabile o soggettivamente ritenuto errato, non si configura un errore di fatto revocatorio, bensì un eventuale errore di giudizio non emendabile con questo mezzo straordinario.
CONCLUSIONI
La pronuncia conferma il carattere eccezionale e rigoroso del rimedio della revocazione. L’effetto pratico è l’inammissibilità di ricorsi che tentino di surrettiziamente ridiscutere l’interpretazione dei fatti o delle norme operata dal giudice, blindando la stabilità del giudicato amministrativo contro tentativi di “terzo grado” di merito.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: l’amministrazione, nel valutare l’opportunità di resistere o impugnare una sentenza sfavorevole tramite revocazione, deve verificare che l’eventuale errore sia macroscopico e documentale. Non è possibile fondare una strategia difensiva sulla revocazione contestando il modo in cui il giudice ha “pesato” gli interessi pubblici o privati, poiché tale attività rientra nell’interpretazione giuridica e non nella “svista” materiale.
- Per il Concorsista: il tema rientra nella materia della Giustizia Amministrativa, specificamente nel capitolo delle impugnazioni. È fondamentale ricordare il collegamento tra l’art. 106 c.p.a. e l’art. 395 c.p.c. e saper distinguere tra “errore di fatto” (revocatorio) ed “errore di diritto” (che può dar luogo ad appello o ricorso in Cassazione per soli motivi di giurisdizione).
PAROLE CHIAVE
Revocazione, Errore di fatto, Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa, Svista percettiva, Art. 106 c.p.a., Art. 395 c.p.c.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 106 c.p.a.: Norma che disciplina l’istituto della revocazione nel processo amministrativo, rinviando ai casi previsti dal codice di procedura civile.
- Art. 395, n. 4, c.p.c.: Individua come motivo di revocazione l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
- Cons. Stato, sez. V, n. 8265/2023: Sentenza che ribadisce i limiti rigorosi dell’errore di fatto, escludendo l’interpretazione giuridica dal rimedio revocatorio.
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