Ricorsi troppo lunghi: il Consiglio di Stato dice stop Ricorsi troppo lunghi: il Consiglio di Stato dice stop
Cons. Stato n. 8928/2023: il superamento dei limiti dimensionali rende il ricorso inammissibile
CONTENUTO
Il principio di sinteticità degli atti nel processo amministrativo non è un mero invito stilistico, ma un vero e proprio precetto normativo la cui violazione può determinare l’arresto del giudizio. Con la sentenza n. 8928 del 13 ottobre 2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito questo orientamento, dichiarando inammissibile un ricorso introduttivo che superava i limiti dimensionali stabiliti dalla legge.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 13-ter, comma 2, dell’Allegato II al Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), il quale recepisce i criteri fissati dal D.P.C.M. 22 dicembre 2016. Tale normativa stabilisce un limite massimo di 70.000 caratteri (spazi inclusi) per i ricorsi ordinari. Nel computo di tale soglia sono esclusi soltanto:
- Il titolo dell’atto;
- L’indicazione delle parti e le conclusioni;
- La premessa riassuntiva dei motivi.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva effettuato una «sovrabbondante riproduzione degli atti processuali», dilatando la lunghezza del documento oltre la soglia consentita. Il paradosso evidenziato dal giudice amministrativo risiede nel fatto che, a fronte di una mole testuale eccessiva, l’esposizione effettiva dei motivi di ricorso era ridotta a sole 12 pagine, sommerse da una riproduzione acritica di atti precedenti. Il mancato rispetto del dovere di sintesi ostacola la chiarezza del quesito di diritto e la celerità del giudizio.
CONCLUSIONI
La decisione conferma che il superamento dei limiti dimensionali non è un’irregolarità sanabile, ma comporta l’inammissibilità dell’atto. La giustizia amministrativa mira a premiare la chiarezza espositiva: scrivere troppo, inserendo contenuti non strettamente necessari o ripetitivi, impedisce al magistrato di focalizzare le reali doglianze e viola le regole del giusto processo.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’ambito del contenzioso in cui è coinvolta la propria Amministrazione, è fondamentale che la difesa (Avvocatura dello Stato o interna) rispetti rigorosamente i parametri dimensionali per evitare soccombenze di rito. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso (o di una memoria difensiva) dovuta a negligenza procedurale potrebbe innescare riflessi in termini di responsabilità professionale o segnalazioni alla Corte dei Conti per danno erariale indiretto qualora l’ente subisca un pregiudizio economico.
- Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto Processuale Amministrativo, con particolare riferimento alle norme di attuazione del c.p.a. e al principio di sinteticità (attuativo del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.). È un collegamento tipico con l’istituto delle condizioni di ammissibilità del ricorso.
PAROLE CHIAVE
Processo Amministrativo, Limiti dimensionali, Inammissibilità, Sinteticità, Consiglio di Stato, Codice del Processo Amministrativo.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2023, n. 8928: Pronuncia che sancisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti di lunghezza.
- Art. 13-ter, comma 2, Allegato II al Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.): Norma che delega la fissazione dei limiti dimensionali degli atti processuali.
- D.P.C.M. 22 dicembre 2016: Atto normativo che fissa concretamente il limite di 70.000 caratteri per i ricorsi amministrativi ordinari.
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