Rifiuto di prestazione da parte di esercente

Buongiorno, un utente ci ha segnalato che un commerciante ambulante, nel giorno del mercato settimanale, non gli ha voluto vendere un pollo cotto dopo aver fatto la fila. L’esercente ha rifiutato la vendita dicendo che i polli erano tutti prenotati e che, comunque, sono venduti solo su prenotazione.

L’utente chiede di intervenire ai sensi dell’art. 187 del regol. esecuz. TULPS.

Che io sappia, però, l’obbligo di prestazione c’è solo nei pubblici esercizi e non anche nel commercio ambulante o negli esercizi di vicinato. Ore i miei quesiti sono i seguenti:

  1. Secondo voi è così o mi sto sbagliando?
  2. Che tipo di sanzione, invece, nel caso in cui l’ambulante fosse obbligato alla prestazione.
  3. Ringrazio

Buongiorno, ma da quello che scrivi il commerciante non si è rifiutato di vendere nello specifico a quella persona per una decisione arbitraria; gli ha solo detto che i Polli erano finiti perchè già venduti (è magari già pagati). Forse l’attenzione è da porre sul fatto che il commerciante non abbia fatto in modo di evitare una fila inutile; ma se l’ultimo pollo è stato comprato dal “penultimo” cliente direi che il commerciante non ha colpe.

Si Marco, in questo caso era giustificato, ( anche se sarebbe stato meglio mettere un cartello).

Però vorrei sapere se l’art. 187 del reg. esec. TULPS si applica a tutti gli esercenti o solo ai pubblici esercizi.

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Se è un ambulante (quindi su spazio pubblico) mi pare che non rientri del TULPS Ma rientra nella norme della BERSANI. Ma mi fermo qui con la mia limitata conoscenza.

Molto facile inventarsi prenotazione e affini

interessante per la disquisizione vedere la sentenza n. 253 del 4 luglio 2006, Corte costituzionale, che come risulta evidente dalla lettura del sopraindicato passaggio argomentativo, ritiene che il termine “esercenti” utilizzato dall’articolo 187 del regolamento tulps sia da intendere in un’accezione ampia, che comprende sia gli esercenti i pubblici esercizi (in senso stretto quali bar ristoranti ecc.) che i commercianti.

Grazie febo per la risposta. Ma ho letto e la sentenza e non mi pare che la sentenza della Corte Costituzionale faccia tale equiparazione.

La Corte, nella parte in cui ritine fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regione Toscana è vero che richiamando l’art. 187 reg.tulps dice che l’obbligo a contrarre è previsto, in via generale dal legislatore statale, ma credo si riferisca SOLO agli esercenti pubblici e non ai commercianti il cui obbligo di vendita è disciplinato dall’articolo 3 del d.lgs. 114/1998 (che richiama l’articolo 1336 del codice civile)

Cosa ne pensi?

Mi puoi aiutare perfavore? Grazie

La tua intuizione sull’inapplicabilità dell’art. 187 del Regolamento di Esecuzione del TULPS è corretta, ed esistono argomentazioni sia amministrative che privatistiche per chiudere la pratica.

1. Applicabilità dell’art. 187 Reg. TULPS al Commercio Ambulante

L’art. 187 Reg. TULPS stabilisce che:

“Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”

Tuttavia, il campo di applicazione della norma presenta precisi limiti:

  • Sfera soggettiva (solo Pubblici Esercizi): La giurisprudenza e la dottrina amministrativa costante (e la stessa struttura del TULPS) limitano l’applicazione dell’art. 187 ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive, locali di intrattenimento ex art. 86 TULPS), dove l’attività è soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza per la somministrazione e l’accoglienza. Non si applica agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, siano essi esercizi di vicinato o commercianti su aree pubbliche (ambulanti).

  • Offerente e natura del bene (Offerta al Pubblico - Art. 1336 C.C.): Nel commercio, l’esposizione della merce è un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Se un commerciante dichiara che la merce è già stata venduta o prenotata, il contratto di compravendita relativo a quei beni si è già perfezionato con terzi (art. 1376 c.c.). Pertanto, il bene non è più disponibile.

  • Legittimo motivo: Anche laddove — per assurdo — si volesse estendere l’art. 187 al commercio, la pregressa prenotazione/vendita ad altro cliente costituisce a tutti gli effetti un “legittimo motivo” per non effettuare la vendita al cliente sopraggiunto.

2. Quadro Sanzionatorio (Qualora la prestazione fosse stata obbligatoria)

Qualora un titolare di pubblico esercizio (es. un bar o ristorante) violi l’art. 187 Reg. TULPS rifiutando ingiustificatamente una prestazione:

Categoria Dettaglio
Norma sanzionatoria Art. 221-bis TULPS (introdotto dal D.Lgs. 507/1999)
Sanzione pecuniaria Da € 516 a € 3.098 (con pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81 pari a € 1.032,00)
Autorità competente Prefetto (i proventi vanno allo Stato o al Comune a seconda dei regolamenti locali/delega)

Nota: Nel caso specifico del commerciante ambulante di polli, la sanzione NON è applicabile.

Indicazioni per la risposta al cittadino

Puoi rispondere al segnalante evidenziando che:

  1. L’art. 187 del Regolamento del TULPS disciplina esclusivamente le attività dei pubblici esercizi (somministrazione e ricettività) e non si estende all’attività di vendita al dettaglio del commercio su aree pubbliche.

  2. L’esercente ha facoltà di accettare prenotazioni; la vendita/prenotazione antecedente ad altri acquirenti costituisce comunque un legittimo motivo che impedisce la disponibilità del bene.

  3. Non sussistono estremi di illecito amministrativo o sanzionatorio a carico dell’ambulante.

Grazie mille Dott. Chiarelli. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale richiamata sopra, secondo me, non costituisce una generale applicabilità dell’art. 187 a tutti i commercianti in quanto la Corte non approfondisce la questione ma fa un semplice richiamo senza conoscere la differenza tra pubblico esercente e commerciante.

Dottor Chiarelli, approfitto per un altro quesito.

L’utente che volesse tutelarsi dal rifiuto di vendita del commerciante (ambulante o in esercizio di vicinato) senza legittimo rifiuto, “sanzionato” a questo punto ai sensi dell’art. 1336 c.c., in pratica, come potrebbe tutelare i propri diritti e che ruolo la Polizia Locale avrebbe in questa situazione?

Serve un avvocato, qualche migliaio di euro e anni di processo!

Polizia locale non può fare altro