Rilascio art. 68 tulps sulle spiagge (stabilimenti balneari)

Faccio qualche considerazione di carattere generale

La concessione, in quanto tale (atto traslativo di facoltà) può benissimo recare prescrizioni di utilizzo in modo tassativo e, quindi, vietare ogni altro uso diverso da quelli esplicitamente indicati come finalità di utilizzo. Qua occorre vedere cosa riposta il dispositivo. Se la concessione è vaga ci si può agganciare all’annosa questione degli spettacoli annessi ai pubblici esercizi che abbiamo trattato varie volte su questo forum dopo l’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 Reg. TULPS. Vedi, ad esempio: Attività musicale complementare a pubblico esercizio - n°15 da MarcoC90

Fra i PE in accezione ex art. 86 TULPS ci sono anche gli stabilimenti balneari.

Se lo spettacolo assume rilevanza propria, allora lo stabilimento balneare cessa di essere tale (nel tempo che diventa una balera) e diventa un locale di PS da abilitare come tale: 68+80 TULPS. Dubito, però, che la concessione, come detto sopra, lo permetta