Rilascio art. 68 tulps sulle spiagge (stabilimenti balneari)

Titolare di concessione Demaniale per gestire uno stabilimento balneare con annesso bar/ristorante, CHIEDE la licenza art. 68 TULPS per fare una serie di serate Musicali (discoteca) durante la stagione estiva su una parte dell’arenile in concessione adibito alla balneazione.
Quindi, avremmo una licenza temporanea e non permanente.
La domanda è,

  1. atteso che la concessione demaniale viene rilasciata per gestire la spiaggia e l’annesso bar/ristorante,
  2. atteso che I locali di pubblico spettacolo oggetto di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e 80 TULPS sono vere e proprie attività imprenditoriali, con un codice ATECO, univoco, non ricadono nelle tipologie turistiche-ricreative indicate dall’art. 52 della Legge Regionale 13/2007 e art. 3 c. 1 del Regolamento Regionale Lazio 12 Agosto 2016 n. 19
  3. atteso che, le attività Turistiche-Ricreative sono quelle indicate, nell’allegato 1 comma 1 del DPCM 13.09.2002 Conferenza Stato Regioni seduta del 14.02.2002 e nell’art. 4 e art. 6 del D.lgs. 79/2001, e la discoteca, la sala da ballo, non è un’attività turistica-ricreativa.

si può utilizzare l’arenile per l’art. 68 TULPS? considerando che l’arenile ha una diversa destinazione d’uso ed è usato per altra attività?
Grazie

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Faccio qualche considerazione di carattere generale

La concessione, in quanto tale (atto traslativo di facoltà) può benissimo recare prescrizioni di utilizzo in modo tassativo e, quindi, vietare ogni altro uso diverso da quelli esplicitamente indicati come finalità di utilizzo. Qua occorre vedere cosa riposta il dispositivo. Se la concessione è vaga ci si può agganciare all’annosa questione degli spettacoli annessi ai pubblici esercizi che abbiamo trattato varie volte su questo forum dopo l’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 Reg. TULPS. Vedi, ad esempio: Attività musicale complementare a pubblico esercizio - n°15 da MarcoC90

Fra i PE in accezione ex art. 86 TULPS ci sono anche gli stabilimenti balneari.

Se lo spettacolo assume rilevanza propria, allora lo stabilimento balneare cessa di essere tale (nel tempo che diventa una balera) e diventa un locale di PS da abilitare come tale: 68+80 TULPS. Dubito, però, che la concessione, come detto sopra, lo permetta

Se nel caso in esame si tratta di fare una serie di serate musicali (discoteca) su una parte dell’arenile in concessione adibito alla balneazione, non credo si possa parlare di semplice “musica di allietamento” esente da particolari autorizzazioni (tranne per quanto riguarda l’aspetto dell’impatto acustico).

Sono d’accordo sul fatto che occorre verificare con attenzione cosa era previsto nella concessione demaniale.

Le classiche concessioni demaniali sono state rilasciate per la gestione di stabilimento balneare con annesso bar/ristorante.
Altro non c’è.
A parere, la discoteca è un altra cosa, un attività imprenditoriale a parte con un Codice Ateco univoco e va svolto in locali/area destinati prettamente per quell’utilizzo.
Non si può utilizzare lo stabilimento balneare (quando è chiuso tra l’altro) per fare un ulteriore attività imprenditoriale. Infatti il D.M. 19.08.1996 fa una distinzione tra locali/area in esercizi pubblici e discoteche e sale da ballo.
Grazie sempre