Rinnovo concessioni su aree pubbliche - lazio

Domanda per Mario Mancantelli. Il mio Comune ha sempre rilasciato solo ed esclusivamente l’autorizzazione al commercio su area pubblica (senza il titolo concessorio di suolo pubblico).
La DGR Lazio 1042 del 22.12.2020 prevede al punto 3.5 “Il titolo concessorio rinnovato contiene l’espresso riferimento al numero dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui è titolare il soggetto intestatario della concessione medesima, anche al fine della rilevazione del numero di presenze che conferiscono speciali priorità al titolare e ai suoi aventi causa per la partecipazione a fiere o per l’assegnazione giornaliera, nei mercati, di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare”.
Premesso ciò posso procedere al rinnovo senza rilasciare una vera e propria concessione in bollo ma con il rilascio di una mera presa d’atto che l’esercente avrà cura di associare al titolo originario come da lei suggerito nel precedente post “Chiarimenti procedure rilascio nuove concessioni”.
Infine, una curiosità. Cosa vuol dire “…anche al fine della rilevazione del numero di presenze che conferiscono speciali priorità al titolare e ai suoi aventi causa per la partecipazione a fiere o per l’assegnazione giornaliera, nei mercati, di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare”.

Anche se il comune non formalmente rilasciato la concessione è da considerare implicita altrimenti gli operatori occuperebbero il suolo pubblico in modo del tutto abusivo. Direi che l’atto autorizzativo, per quanto strida un po’, ha anche valore concessorio al fine della legittimità all’utilizzo del suolo pubblico e del relativo presupposto per l’applicazione del canone di occupazione (anche se il canone sarebbe dovuto pure per occupazione abusiva). Magari sarebbe il caso di indicare questa cosa in una determinazione che chiude la fase dei rinnovi e che approva la presa d’atto da inviare ai concessionari. La presa d’atto può andare bene ugualmente dato che si limita a sancire che la situazione giuridica complessiva che afferisce ad ogni esercente al 31/12/2020 viene fatta salva e rinnovata fino al 31/12/2021. Magari, a questo punto, puoi specificare meglio che si tratta di concessione e autorizzazione (stesso numero ma doppio valore: concessorio / autorizzatorio).

Il punto 3.5 presuppone che il SUAP rilasci un provvedimento che indichi chiaramente l’autorizzazione già posseduta dal soggetto (in pratica, si rinnova la concessione ma l’autorizzazione resta quella). In questo modo si garantisce al soggetto il riconoscimento di tutte quelle posizioni di vantaggio che negli anni si sono costituite (presenze / anzianità) su quell’autorizzazione, sia in ambito comunale, sia quando usa quel titolo per, ad esempio, partecipare ad una spunta in un altro comune.

Questo l’hai visto:

Buongiorno, alla luce delle sue considerazioni mi chiedo (Veneto):

  1. se ho accertato i requisiti posso procedere al rinnovo (io predispongo una presa atto da far allegare alla concessione originario)?
  2. non ho capito se devo concludere il procedimento al 30/06 oppure posso continuare a fare i controllo e relativo rinnovo anche dopo tale scadenza?
  3. poi vi è il problema della marca da bollo sul provvedimento, la Regione mi risponde che non serve ( a limite la si richiede in sanatoria se il Ministero risponde) poi risponde che forse serve. Quindi cosa faccio?
  4. ho richiesto tante comunicazione antimafia e mi trovo ancora senza risposta dalla Prefettura (da febbraio) come mi comporto se io non riesco ad accertare il requisito entro il 30 giugno?
    Grazie per le risposte

Sono due strade alternative. In ogni caso occorre dare conto che la situazione abiulitativa in capo al soggetto resta quella ed è prorogata al 31/12/32

La cosa è incerta dato l’art. 26-bis di cui ho dato conto nel post linkato. Per i soggetti in regola puoi anche concludere (anche adesso, il termine del 30/06 è quello finale). Adesso, al 30/06, non puoi dichiarere la dedenza. Rimando alle considerazioni espresse nell’articolo linkato sopra

Se rilasci un vero e proprio nuovo provvedimento allora occorre il bollo. La regione non ha competenza per affermare se occorra o meno. L’imposta di bollo è materia statale. Se faila mera presa d’atto puoi eludere il bollo perché non rilasci un nuovo provvedimento.

Puoi applicare l’art. 88, comma 4 e 4-bis del d.lgs. n. 159/2011: dopo 30 gg puoi dare per buona ma deve acquisire l’autocertificazione da parte del privato

Un chiarimento. Nel caso in cui l’autorizzazione/concessione è intestata all’affittuario, nella presa d’atto di rinnovo, che deve essere fatta in capo al proprietario, vanno riportati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata all’attuale affittuario?

E’ da vedere caso per caso in base alla prassi comunale. Certo è che la PA deve definire in modo preciso quale situzione giuridica è prorogata fino al 31/12/32. Nel definirla può procedere con una serie di informazioni univoche e descrittive dove veine citata anche la situazione collegata in capo al conduttore. Tale situazione resta inalterata: il rinnovo in capo al proprietario d’azienda lascia inalterati, senza soluzione di continuità, i rapporti cibìvilistici fra questo e il conduttore e le relative posizioni amministrative abilitative (subingresso per affitto d’azienda) in capo al quest’ultimo.

Considerato che l’art. 88 d.lgs 159/2011 si riferisce solo all’antimafia c’è qualche soluzione analoga anche per il mancato riscontro del casellario?

Grazie

Io applicherei la stessa ratio. Rammenta che le dichiarazioni sostitutive, SOSTITUISCONO a tutti gli effetti di legge la certificazione (in questo caso il casellario)

In assenza di indicazioni precise come per l’antimafia, puoi controllare anche successivamente all’avvio attività. In ogni caso, rinnovi o meno, la mancanza dei requisiti morali porta all’interdizione dell’attività in ogni momento e alla NDR per falsa dichiarazione sostitutiva