Raggruppamenti tempoeranei d'impresa e contratti di rete

In che cosa consistono i raggruppamenti temporanei di imprese e i contratti di rete? Quali sono le differenze tra queste due fattispecie? Che differenze ulteriori ci sono rispetto al gruppo europeo di interesse economico? Esempi?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

I raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e i contratti di rete rappresentano due modalità attraverso le quali diverse imprese possono collaborare per raggiungere obiettivi comuni. Tuttavia, presentano caratteristiche e finalità distinte, così come il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) si distingue da entrambi per specifici aspetti normativi e finalità.

Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI):
Gli RTI sono forme associative temporanee tra imprese, regolamentate dall’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con lo scopo specifico di partecipare a gare d’appalto o eseguire lavori, forniture o servizi. L’RTI non ha personalità giuridica e si scioglie al termine dell’esecuzione del contratto per il quale è stato costituito. Gli RTI possono essere “orizzontali”, con imprese dello stesso settore che si uniscono per aumentare la capacità operativa, o “verticali”, con imprese di settori diversi che si associano per fornire una gamma più ampia di servizi o prodotti.

Contratti di Rete:
I contratti di rete, introdotti dall’art. 3, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009, sono accordi tra imprese che intendono collaborare su base stabile per migliorare, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. A differenza degli RTI, i contratti di rete possono avere una durata indefinita e non sono limitati alla realizzazione di un progetto specifico. Le reti possono acquisire una soggettività giuridica se le imprese decidono di dotarsi di un fondo comune.

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE):
Il GEIE è una forma societaria europea, disciplinata dal Regolamento CEE n. 2137/85, che consente a imprese e altre entità legali di diversi Stati membri dell’UE di associarsi per facilitare o sviluppare attività economiche senza che il GEIE stesso miri a generare profitto per i suoi membri. Questa forma di associazione è permanente e dotata di personalità giuridica. Rispetto agli RTI e ai contratti di rete, il GEIE ha un carattere più strutturato e si presta a cooperazioni a lungo termine, con un’enfasi particolare sulla dimensione transfrontaliera delle attività.

Esempi:

  • RTI: Due imprese edili si associano temporaneamente per partecipare a una gara d’appalto per la costruzione di un ponte, con una di esse che funge da capogruppo.
  • Contratto di Rete: Diverse aziende del settore tecnologico firmano un contratto di rete per condividere risorse R&D e accedere a nuovi mercati, stabilendo anche un organo comune per la gestione delle attività di rete.
  • GEIE: Un’impresa di consulenza italiana e una società di ingegneria tedesca costituiscono un GEIE per offrire servizi integrati di consulenza e ingegneria in tutta l’UE, beneficiando di una struttura che facilita la collaborazione transfrontaliera.

Conclusione:
Gli RTI, i contratti di rete e i GEIE rappresentano strumenti di collaborazione tra imprese con finalità e caratteristiche specifiche: gli RTI sono orientati alla realizzazione di progetti specifici e hanno una natura temporanea, i contratti di rete mirano a una collaborazione stabile per l’innovazione e la competitività, mentre i GEIE facilitano la cooperazione transfrontaliera tra imprese europee con una struttura più formale e permanente.

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