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Consiglio di Stato: l’esclusione dell’RTI per CCNL non equivalente prevale sul rimedio sostitutivo dell’art. 97 D.Lgs. 36/2023

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito i confini dell’applicabilità dei rimedi sostitutivi in materia di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Il fulcro della questione riguarda l’applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da parte di una mandante che risulti non equivalente a quello richiesto dalla lex specialis.

Secondo il ragionamento dei giudici, il contratto collettivo applicato non è un mero dettaglio formale, ma un elemento essenziale dell’offerta. Quando la stazione appaltante rileva che il CCNL indicato non garantisce le tutele e i livelli previsti, deve procedere alla verifica di equivalenza. Se tale verifica fallisce, l’irregolarità si riflette sull’intera validità della proposta economica e tecnica.

Il punto di diritto fondamentale espresso è l’inapplicabilità del rimedio sostitutivo previsto dall’art. 97 D.Lgs. 36/2023. Tale norma, che in determinate circostanze permette la sostituzione di un componente del raggruppamento per evitarne l’esclusione, non può essere invocata qualora l’infrazione riguardi la carenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. In sintesi:

  • Il CCNL è parte integrante dell’offerta;
  • La mancata equivalenza determina l’inattendibilità dell’offerta;
  • L’esclusione deve colpire l’intero raggruppamento, senza possibilità di sanatoria tramite sostituzione della mandante “irregolare”.

L’orientamento richiama inoltre il quadro normativo delineato dagli artt. 94-95 e 100 D.Lgs. 36/2023 e le definizioni contenute nell’allegato I.01 del Codice appalti.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è un irrigidimento delle verifiche in fase di gara: la stazione appaltante non può “salvare” un RTI se una delle sue componenti applica un contratto collettivo che non rispetta i parametri di equivalenza richiesti. La tutela del lavoro e la correttezza della formulazione dell’offerta prevalgono sulla conservazione del raggruppamento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP e i commissari di gara devono prestare estrema attenzione alla fase di verifica di equivalenza dei CCNL. L’errata ammissione di un RTI in presenza di contratti non equivalenti può esporre l’amministrazione a ricorsi vittoriosi e a potenziali profili di responsabilità erariale per i ritardi e i costi derivanti dall’annullamento della gara. Non è possibile ricorrere al “soccorso” dell’art. 97 per sanare mancanze che colpiscono l’essenza dell’offerta economica.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale approfondire il funzionamento dei raggruppamenti temporanei (art. 100 D.Lgs. 36/2023), le cause di esclusione (artt. 94-95) e il principio di equivalenza delle tutele del lavoro introdotto dal nuovo Codice, distinguendo tra irregolarità soggettive (sanabili) e carenze dell’offerta (insanabili).

PAROLE CHIAVE

RTI, CCNL, Equivalenza contrattuale, Art. 97 D.Lgs. 36/2023, Esclusione gara, Codice Appalti, Lex specialis.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 97 D.Lgs. 36/2023: Disciplina il rimedio sostitutivo per i componenti di un raggruppamento in caso di perdita dei requisiti o situazioni ostative.
  2. Artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023: Definiscono le cause di esclusione automatica e non automatica dagli appalti pubblici.
  3. Art. 100 D.Lgs. 36/2023: Regolamenta i requisiti e la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).
  4. Allegato I.01 D.Lgs. 36/2023: Contiene le definizioni e le disposizioni comuni applicabili al Codice dei contratti pubblici.

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