SALA GIOCHI "esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all’art. 86, commi 1 e 2, o di cui all’art. 88"

Buongiorno, vorrei avere qualche chiarimento in merito all’esercizio di attività di SALA GIOCHI.

Ai sensi del d.lgs. 222/2016 per l’esercizio di attività di sala giochi è previsto il regime amministrativo dell’autorizzazione. Con l’entrata in vigore della legge n. 266/2005, per gli apparecchi , di cui ai commi 6 e7 dell’art. 110 del T.U.L.P., la licenza prevista dall’art. 86, comma 3 lett. c) è obbligatoria solo per l’installazione negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all’art. 86, commi 1 e 2, o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

E’ stata presentata un pratica con i seguenti modelli:

  • SCIA esercizio di vicinato

  • SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  • SCIA giochi leciti

  • SCIA sala giochi.

Poichè la norma parla di "esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all’art. 86, commi 1 e 2, o di cui all’art. 88" è necessario presentare prima la SCIA relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e attendere che questa si perfezioni (trascorsi 60 gg dalla presentazione)?

Grazie

La SCIA non si perfeziona in 60 giorni, sarebbe a efficacia differita di 60 gg. La SCIA, invece, ha efficacia immediata senza che la PA debba intervenire in alcun modo. La PA interviene solo in caso di riscontrata assenza dei requisiti necessari ai fini dello svolgimento dell’attività e potrebbe essere un intervento conformativo senza neppure la sospensione dell’esercizio.

A prescindere da questo, le SCIA che citi sono ridondanti e contraddittorie. O è un esercizio di somm.ne o è una sala giochi: i parametri per i giochi sarebbero diversi. Tuttavia, potrebbe essere una sala giochi con all’interno un esercizio di somm.ne (SCIA per vecchia tipologia C della legge 287/91 – vedi art. 3, comma 2 del decreto direttoriale 27 luglio 2011 circa le condizioni di esercizio).

Inoltre, fosse una sala giochi, non vedo l’utilità della SCIA per giochi leciti a fronte di una abilitazione per sala giochi. E’ vero, il d.lgs. n. 222/16 indica l’autorizzazione ma il comune potrebbe prevedere la SCIA con regolamento comunale dettando le condizioni di esercizio in modo tale che possano essere dichiarate dall’esercente.

Inoltre, come hai detto tu, fosse un esercizio di somm.ne, non occorrerebbe la SCIA per l’installazione degli apparecchi. Però, sul punto, vedi qua: Giochi da tavolo