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TAR Sicilia n. 2001/2026: la sanatoria parziale è ammessa solo per opere scindibili e non unitarie

CONTENUTO

Con la sentenza TAR Sicilia, sez. Catania, 10 luglio 2026, n. 2001, i giudici amministrativi hanno approfondito i confini di applicabilità della cosiddetta sanatoria parziale degli abusi edilizi. Il principio cardine espresso dal tribunale chiarisce che il provvedimento di sanatoria può riguardare solo una porzione delle opere realizzate abusivamente a condizione che queste siano scindibili dal resto dell’intervento.

Al contrario, la valutazione di conformità non può essere frazionata quando l’abuso deve essere apprezzato unitariamente. Il ragionamento giuridico si coordina strettamente con il dettato dell’ art. 36 d.P.R. 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità basato sulla doppia conformità (l’opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda).

Il giudice ha inoltre ribadito che non è ammessa una sanatoria limitata alle sole opere residue che permangono dopo l’effettuazione di demolizioni parziali volte a ricondurre l’abuso entro i limiti di legge: la valutazione della legittimità deve riguardare l’intervento nella sua interezza originaria, qualora non sia ravvisabile una reale autonomia funzionale e strutturale delle singole parti.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è un irrigidimento delle maglie per il recupero della legalità edilizia: la sanatoria non può essere utilizzata come strumento per “salvare” pezzi di un abuso unitario. La scindibilità diventa il requisito tecnico e giuridico essenziale per ammettere una regolarizzazione che non coinvolga l’intero manufatto abusivo.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il responsabile dell’Ufficio Tecnico o dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) deve verificare con estremo rigore il requisito della scindibilità delle opere prima di rilasciare un titolo in sanatoria parziale. L’adozione di un atto di sanatoria per opere che andrebbero valutate unitariamente espone il dipendente a rischi di illegittimità dell’atto e potenziali profili di responsabilità erariale o disciplinare in caso di mancato rispetto dell’ art. 36 d.P.R. 380/2001.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Legislazione Edilizia. È fondamentale approfondire l’istituto dell’accertamento di conformità e il principio della “doppia conformità”. Il collegamento principale è con i poteri repressivi e sanzionatori della P.A. in materia di governo del territorio e i limiti alla sanabilità ex post dei vizi procedimentali e sostanziali.

PAROLE CHIAVE

Sanatoria parziale, abusi edilizi, TAR Sicilia, art. 36 d.P.R. 380/2001, doppia conformità, scindibilità opere, accertamento di conformità.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza TAR Sicilia, sez. Catania, 10 luglio 2026, n. 2001: chiarisce l’inammissibilità della sanatoria per abusi unitari e il criterio della scindibilità.
  2. Art. 36 d.P.R. 380/2001: norma che disciplina l’accertamento di conformità e introduce il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

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