Scarichi piscina aperta al pubblico

Buongiorno (dopo lavori con PNRR) dovendo il SUAP procedere ad autorizzare l’apertura dell’impianto di piscina aperta pubblica, vorrei capire come considerare la questione degli scarichi, (che vanno in fognatura), soprattutto la questione del controlavaggio dei filtri. Sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale comunque o sono del tutto assimilati ai domestici e quindi basta l’autorizzazione del gestore delle rete idrica? Grazie.

Fornisco una chiave di lettura ma non posso affermare con estrema certezza.

Quando la regione toscana volle adottare la normativa sulle piscine, si preoccupò anche di aggiornare i criteri di assimilabilità di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 del DPGR 48R/2006. Furono introdotte le voci che vedi sotto. Si tratta, quelle in tabella, di attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101 comma 7 lettera e) del codice dell’ambiente. Sappiamo che le voci nacquero a seguito dell’obbligo di svotamento delle piscine (anse se nessuno lo fa). Però, per come sono scritte, non si evince solo questo fine in modo esplicito. Da qui l’incertezza.

voce 27-bis Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc

condizioni di assimilazione in P.F. e fuori P.F.: lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l’ultima disinfezione

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voce 27-ter Piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc

Alle condizioni di cui alla voce 27-bis si aggiunge:

l’assimilazione non è concessa in caso di parere negativo del gestore in ordine alla compatibilità dello scarico con la salvaguardia dell’efficienza dell’impianto di depurazione a servizio della rete fognaria ricevente

e per fuori P.F.: nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo, connesso al rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 26, commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n. 23/R del 26/2/2010, l’assimilazione è concessa qualora il Cl attivo libero nelle acque scaricate, dalle vasche di balneazione, sia inferiore ai limiti della tabella 3 del decreto legislativo.

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Altre condizioni non sono indicate, quindi, se rispetta quanto indicato, niente AUA.

Detto questo, se invece ci prendiamo la responsabilità di reputare queste condizioni solo per lo svuotamento della vasca, allora l’AUA è necessaria se lo scarico che citi è connesso con un ciclo tecnico inquinante che non trova altra corrispondenza nella tabella citata.