Scia - controlli - agibilita' locali

Bisogna mettere insieme l’art. 2 del d.lgs. n. 126/2016, l’art. 9-bis del 380/2001 e la modulistica standard che poi vedere qua:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-unificata-e-standardizzata/#18dic

In sintesi, ai sensi del. d.lgs. n. 216/2016, la PA deve attenersi ai contenuti tipici della modulistica ed vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Per esempio, nel modello di SCIA dell’esercizio di vicinato troviamo la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto dichiara di aver rispettato:

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

Il citato art. 9-bis TUE dispone:

Art. 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE AD ACQUISIRE D’UFFICIO I DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI E I DATI, COMPRESI QUELLI CATASTALI, CHE SIANO IN POSSESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NON POSSONO RICHIEDERE ATTESTAZIONI, COMUNQUE DENOMINATE, O PERIZIE SULLA VERIDICITÀ E SULL’AUTENTICITÀ DI TALI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI.

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Per concludere, la PA deve fare gli accertamenti (a campione) sullo stato legittimo degli immobili D’UFFICIO (tramite i dati già in suo possesso) ed intervenire in caso di illegittimità. La SCIA non deve recare in allegato il certificato di agibilità. L’immobile si presume agibile in base alla dichiarazione sostitutiva del privato contenuta nel modello.