Scia - controlli - agibilita' locali

Pervengono SCIA di nuove attività commerciali, dove non vengono riportati gli estremi del certificato di agibilità, ma soltanto i dati catastali dell’immobile. Spesse volte l’ufficio urbanistica, con i dati dichiarati (proprietario dell’immobile e dati catastali) non riesce a risalire al certificato di agibilità. Premesso ciò chiedo: 1) se e possibile richiedere la conformazione della SCIA (entro 30 gg dal ricevimento); 2) nel caso in cui a seguito della richiesta di conformazione non ricevo nessuna risposta, come mi devo comportare? Grazie

Bisogna mettere insieme l’art. 2 del d.lgs. n. 126/2016, l’art. 9-bis del 380/2001 e la modulistica standard che poi vedere qua:

In sintesi, ai sensi del. d.lgs. n. 216/2016, la PA deve attenersi ai contenuti tipici della modulistica ed vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Per esempio, nel modello di SCIA dell’esercizio di vicinato troviamo la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto dichiara di aver rispettato:

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

Il citato art. 9-bis TUE dispone:

Art. 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE AD ACQUISIRE D’UFFICIO I DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI E I DATI, COMPRESI QUELLI CATASTALI, CHE SIANO IN POSSESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NON POSSONO RICHIEDERE ATTESTAZIONI, COMUNQUE DENOMINATE, O PERIZIE SULLA VERIDICITÀ E SULL’AUTENTICITÀ DI TALI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI.

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Per concludere, la PA deve fare gli accertamenti (a campione) sullo stato legittimo degli immobili D’UFFICIO (tramite i dati già in suo possesso) ed intervenire in caso di illegittimità. La SCIA non deve recare in allegato il certificato di agibilità. L’immobile si presume agibile in base alla dichiarazione sostitutiva del privato contenuta nel modello.

Esatto. Riprendendo il suo esempio. Nella scia esercizio di vicinato, vi è la sezione “dati catastali”. Questo campo viene spesso lasciato vuoto. Chiedo di inviarmi i dati catastali dell’immobile e questi non vengono forniti. Come mi devo comportare?

Il discorso sarebbe lungo…

I dati catastali sono contrassegnati da asterisco, ciò vuol dire che sono dati personalizzabili dalle regioni. Controlla che la tua regione abbia mantenuto l’obbligatorietà della indicazione.

In teoria, anche i dati catastali sarebbero acquisibili d’ufficio ma se l’indicazione è obbligatoria ex lege e il dato non è fornito, allora la SCIA è incompleta. Teoria vorrebbe che la SCIA mancante di dati obbligatori non possa produrre gli effetti abilitativi e sia dichiarata inefficace/irricevibile. Il privato può presentare, un attimo dopo, la SCIA completa e, in pratica, nemmeno cessare l’attività intrapresa.

L’art. 19, comma 3 della legge 241/90 si applica quando la PA competente ha rilevato la mancanza dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività. Sono i requisiti oggetti/soggettivi in riferimento all’esercizio dell’attività. Ad esempio: manca il requisito professionale, manca l’agibilità, la superficie è maggiore di quella prevista, ecc…

Quindi, un conto è la correttezza formale della SCIA e un conto è l’accertamento dei requisiti. La correttezza formale prescinde dall’accertamento dei requisiti. Quando la SCIA è completa, e ricevibile, allora si verifica il possesso dei requisiti oggettivi/soggettivi.

Detto questo, la PA, comunque entro 60 gg, può tentare una sorta di soccorso istruttorio prima di dichiarare la SCIA non ricevibile. Non è la prassi corretta ma molte PA lo fanno. Sarebbe una procedura da indicare in un reg. comunale sul procedimento amministrativo (ripeto che non è il caso dell’art. 19, comma 3). In ogni caso, raccomando di non cadere nella trappola di oltrepassare il termine “perentorio” dei 60 giorni per adottare eventuali provvedimenti inibitori. L’eventuale applicazione del soccorso istruttorio riguarderebbe elementi formali della SCIA e non i requisiti sostanziali per l’esercizio dell’attività. Gli ambiti, come detto, sono DIVERSI.

Nel Caso di commercio all’ingrosso che NON è definito come SCIA ma solo come COMUNICAZIONE (ancora nei 60 giorni) a seguito di controlli l’agibilità NON è stata presentata, il procedimento è lo stesso?La “Comunicazione” puo’ essere considerata improcedibile?

Devo dedurre che stai portando avanti il medesimo argomento che – con qualche differenza - avevi aperto oggi in un altro post (“SCIA per commercio all’ngrosso - Regione Toscana - mancanza di agibilità”).

Se qui parliamo invece di “comunicazione” e non di SCIA, ti consiglierei di verificare quanto previsto dalla vostra L.R. Toscana 62/2018 ed in particolare dall’art. 113 comma 4:

Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti. Il provvedimento di sospensione stabilisce il termine per il ripristino dei requisiti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

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Premesso che non conosco la normativa della Toscana, a mio avviso va distinto tra “la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza” e la mancanza dei certificati, segnalazioni,…

Nel caso specifico dell’agibilità infatti un conto è la mancanza dei requisiti, un altro del certificato/SCA.

Nel primo caso si applica l’art. 27 del DPR 380/2001 è l’UTC adotta la dichiarazione di inagibilità dell’edificio o di parte di esso, cui consegue la sospensione dell’attività commerciale.
Nel secondo l’art. 24 c. 3 che dispone in caso di mancata presentazione della SCA l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, ripetibile, ma a mio avviso non la sospensione dell’attività.

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L’art. 27 del DPR 380/01 prevede l’ordine di immediata sospensione dei lavori EDILIZI (quindi, in parole povere, ci deve essere attività edilizia in corso).

L’art. 24 del DPR 380/01 dispone che L’UTILIZZO del fabbricato può avvenire solo DOPO la presentazione della SCIA di agibilità.

Se come SUAP ricevo una comunicazione di inizio attività di commercio all’ingrosso in un immobile per il quale, a seguito di verifica, non risulta essere stata presentata la SCIA di agibilità, il modo più semplice e corretto di vietare l’utilizzo del fabbricato è applicare la legge regionale in materia di commercio che mi consente - come nel caso della LR Toscana 62/2018 - di sospendere l’attività fino al ripristino dei requisiti mancanti.

La dichiarazione di inagibilità del fabbricato, di cui all’art. 222 del TULS, è un’altra cosa (vedasi art. 26 DPR 380/01).

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