Scia di somministrazione con istanza di concessione suolo pubblico

Una scia di somministrazione collegata ad un istanza di occupazione suolo pubblico quale unica area di somministrazione, è ex lege inefficace perché condizionata allal titolo concessorio? Oppure il suap deve fare una esplicita sospensione?

Se nel corso dell istruttoria del procedimento di concessione, venisse contestata l occupazione del suolo per la somministrazione, cosa deve fare il suap? Divieto di prosecuzione nei 60 GG oppure cessazione immediata somministrazione si area pubblica sine titolo?

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Ecco l’inquadramento giuridico dettagliato sui due quesiti relativi al rapporto tra SCIA di somministrazione e concessione di suolo pubblico.

1. Efficacia della SCIA condizionata alla concessione

L’inefficacia opera ex lege

Quando la SCIA di somministrazione è presentata per un’attività da svolgersi esclusivamente su suolo pubblico, si ricade nell’ipotesi della SCIA condizionata di cui all’art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990 (e Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016).

L’efficacia della SCIA è sospesa ex lege sino al rilascio dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico.

  • Il principio: L’occupazione di suolo pubblico non può mai formarsi per silenzio-assenso né mediante SCIA (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2874/2026). Trattandosi dell’unica area di somministrazione dichiarata, in mancanza del titolo concessorio l’attività è priva di titolo abilitativo di partenza.

Ruolo e atti del SUAP

Il SUAP non deve adottare un provvedimento sanzionatorio di “sospensione” ai sensi dell’art. 19, comma 3 (che presupporrebbe una SCIA efficace ma non conforme), bensì:

  • Comunicazione di inefficacia / improcedibilità temporanea: Il SUAP formalizza al privato che la SCIA non produce alcun effetto abilitativo all’avvio dell’attività fino al rilascio della concessione espressa.

  • L’eventuale inizio dell’attività prima di tale rilascio è assimilato a tutti gli effetti a un esercizio in assenza di SCIA e sine titulo sul demanio/patrimonio comunale.

2. Occupazione accertata nel corso dell’istruttoria

Se durante la lavorazione della domanda di concessione la Polizia Locale o gli organi di vigilanza accertano che l’esercente ha già occupato il suolo per somministrare, il SUAP non deve attendere i 60 giorni previsti dall’art. 19 per la conformazione della SCIA.

L’amministrazione deve attivare immediatamente le seguenti misure:

1. Immediata cessazione dell’attività su area pubblica

Trattandosi di attività svolta sine titulo su suolo pubblico, il SUAP adotta un provvedimento di immediata cessazione della somministrazione sull’area occupata e di divieto di prosecuzione dell’attività. Non si applica il termine dilatorio dei 60 giorni per la rimozione/conformazione, in quanto la SCIA non ha mai iniziato a produrre effetti validi.

2. Sgombero e ripristino dello stato dei luoghi

L’occupazione non autorizzata integra la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) o dei regolamenti comunali sul Canone Unico Patrimoniale:

  • Viene disposta l’ordinanza dirigenziale di sgombero e coattiva rimozione di arredi, tavoli o pedane a spese dell’utilizzatore abusivo (art. 211 CdS).

3. Sanzioni commerciali accessorie e incidenza sull’istruttoria

  • Sospensione dell’attività commerciale (Art. 3, c. 16, L. 94/2009 / Art. 6, L. 77/1997): Per le occupazioni abusive a scopo di commercio/somministrazione, oltre alle sanzioni pecuniarie, il SUAP applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività principale.

  • Esito del procedimento di concessione: La pendenza del procedimento concessorio non sanifica in alcun modo l’occupazione di fatto. L’abusivismo commesso in pendenza d’istruttoria costituisce elemento di valutazione negativa ai fini del rilascio del titolo concessorio e può comportare il diniego formale della concessione.

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Personalmente ho qualche dubbio sull’utilizzo dello strumento della SCIA condizionata per l’apertura di un’attività di somministrazione priva di superficie di somministrazione (mq = 0), affidando la possibilità di effettivo esercizio dell’attività all’indispensabile rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico (che, come sappiamo, non costituisce un ampliamento della superficie di somministrazione, la quale rimane quindi comunque uguale a 0 mq).

A parte i noti vincoli viabilistici, il presupposto per il rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico di questo tipo è ovviamente che l’attività commerciale richiedente esista, che sia legittima e che abbia i requisiti per ottenere l’occupazione di suolo pubblico previsti da eventuali norme regolamentari.
Ad un primo esame, non dovrebbe succedere che la situazione possa ribaltarsi, e cioè che sia il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico a diventare invece il presupposto per ottenere l’avvio e la legittimità dell’attività commerciale richiedente…
Non so se esista giurisprudenza in merito.

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