Scia ed avvio di procedimento suap roma

quando parliamo di scia o di comunicazioni (es. subingresso) si può mandare una comunicazione di avvio del procedimento? dalla conversazione precedente mi sembra di aver capito di no ma ti faccio due esempi pratici:

esempio 1:

  1. tizio inoltra scia di apertura di esercizio di vicinato
  2. l’istruttore chiede ai vigili di andare a controllare (lo facciamo su ogni scia)
  3. i vigili vanno ENTRO i 60 giorni e trovano che c’è qualcosa che non va (esempio metratura errata o tipologia di scia sbagliata o mancanza di requisiti professionali)
  4. l’istruttore invia la comunicazione di avvio di procedimento

esempio 2:

  1. tizio inoltra scia di apertura di esercizio di vicinato
  2. l’istruttore chiede ai vigili di andare a controllare (lo facciamo su ogni scia)
  3. i vigili vanno DOPO i 60 giorni e trovano che c’è qualcosa che non va (esempio metratura errata o tipologia di scia sbagliata o mancanza di requisiti professionali)
  4. l’istruttore invia la comunicazione di avvio di procedimento

grazie

Come ho detto in un precedente post, la giurisprudenza afferma che di fronte a una SCIA, che è una dichiarazione di parte privata, la PA è tenuta, celermente, comunque entro 60 gg (30 per l’edilizia), i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività così come dichiarati. La dichiarazione sostitutiva ha lo stesso valore, per legge, di ciò che sostituisce. In questo breve lasso di tempo si applica la disciplina speciale della SCIA di cui all’art. 19, comma 3 e non c’è spazio per la comunicazione di avvio procedimento: potremmo essere al 55 giorno dei 60.

Se mancano una o più dichiarazioni (necessarie) o elementi essenziali come la firma, la SCIA non è ricevibile. Il provato ne può presentare una un istante dopo.

Se la SCIA è ricevibile, vedi qua: Scia avvio pubblico esercizio e istanza monetizzazione parcheggi - n°2 da CARLOS43

Il caso 2.1 e 2.2, è nei, fatti una procedura in cui il privato ha tot tempo per uniformarsi: è stato avvertito.


Se fossimo al di fuori del termine dei 30 o dei 60 gg, allora sì, occorrerebbe la comunicazione di avvio procedimento perché in questo caso si tratterebbe di dare seguito ai rimedi nel modo della c.d. autotutela, quindi dare il via a un vero e proprio procedimento amministrativo che nasce in modo autonomo e discrezionale su volontà della PA. Vedi, fra molte, la sentenza del TAR Napoli n. 2106/2016

ok ti ringrazio, scusa ma non ho capito quindi come devo procedere nell’esempio 1 ed esempio 2 che ti ho fatto
grazie ancora

scusami l’art 19 co. 3 dice…Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata…

se non si riferisce ne all’avvio di procedimento ne alla richiesta di conformità (integrazione), allora a cosa si riferisce?

scusami sono in difficolta…

ok ho capito che nei 60 giorni non si deve fare la comunicazione di avvio, quindi si deve comunicare l’inefficacia?

esempi:

i vigili vanno nei 60 giorni e rilevano che vende non alimentare invece che alimentare + non alimentare. la scia è inefficace?
i vigili vanno nei 60 giorni e rilevano che il requisito professionale dichiarato non è valido. la scia è inefficace?

Non comprendo bene… i requisiti dichiarati si copntrollano in ufficio verificando i dati. I VVUU possono aiutare nel controllo su certe verifiche. E’ chiaro, però, che il requisito professionale si controlla d’ufficio.

Incollo due commi del vecchio DPR 300/92, formalmente ancora in vigore: Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l’amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.


A parere mio, nel caso 1 che citi, si tratta di intimare una regolarizzazione. Nel caso 2 occorre un provvedimento di divieto prosecuzione attività

Ok quindi nel caso 2 va fatta una DD di divieto di prosecuzione.
Non devo dare “con atto motivato” la possibilità all’utente di conformarsi? Devo per caso fare una DD condizionata?
Grazie

E’ sempre da vedere caso per caso. La mancanza dei requisiti professionali, visto il tenore della Legge nel prevederli come ineludibili in nessun modo, porta al divieto diretto senza conformazione: l’esercizio sta chiuso finché non presenta nuova SCIA indicando un preposto (questo può avvenire subito dopo aver ricevuto il divieto).

Un ordine di riduzione di mq per aver acceduto è fattibile senza sospendere l’attività