Buonasera, ho letto che con il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 è stata introdotta la scia per locazioni turitiche a carattere imprenditoriale.Quindi SCIA per locazioni turistiche art 70 legge regionale toscana del turismo? ma quando siamo di fronte ad imprenditorialità? Applichiamo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate? Grazie. Elisa
Tieni conto che a mente dello stesso articolo 13-bis, “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”
E’ chiaro che quadi si applicherà, per via della competenza statale sull’ordinamento civile (la locazione è disciplinata dal CC), sia per principi costituzionali (LEP /Tutela Concorrenza) anche questi di competenza statale, si applicherà la norma di cui trattasi. Questo non vuol dire che la comunicazione regionale (che non è una procedura abilitativa ma una mera comunicazione) non possa continuare a esistere anche per le locazioni imprenditoriali. Vedremo la regione che cosa dirà. Mi aspetto che la LR venga modificata, la SCIA può sicuramente assorbire le valenze della comunicazione regionale.
Rammenta che la Regione non può introdurre procedure abilitative, lo fa lo Stato. La LR Toscana venne impugnata ma non si arrivò a sentenza perché la regione fece marcia indietro: mera comunicazione la cui omissione porta a una sanzione pecuniaria ma non alla chiusura anche perché non ci sarebbe niente da chiudere: il privato che fa contratti con altri privato non è un’attività. Ora, lo Stato (ma lui lo può fare) indica che quella imprenditoriale è un’attività da sottoporre a SCIA.
L’art. 1, comma 595 della legge 178/2020 afferma:
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Vedi anche: Locazioni turistiche e locazioni brevi ex art. 13-ter DL 145-2023