Scia per mezzi pubblicitari

Quindi, ultima e chiudo, nel caso il mezzo pubblicitario con SCIA regolarmente presentata sia rinvenuto collocato ad esempio su una intersezione o su una curva (non vi è dubbio che la rimozione immediata è d’obbligo in questo caso CDS), il tecnico avrà sicuramente delle responsabilità?
Non è possibile non dedurne quanto sopra.
Altrimenti l’unico orizzonte è rassegnarsi all’ennesima legge shocking che favorisce il già complicato stato di fatto e l’abusivismo che già oggi sta diventando irrecuperabile. Grazie per i chiarimenti.

Dipende, occorre valutare caso per caso.
Ad esempio:
Un conto è se il cartello è stato installato esattamente nella posizione indicata dalla SCIA e il tecnico - nella sua asseverazione - ha occultato il fatto che in realtà si trattasse di una posizione irregolare ai sensi del C.d.S. e del suo regolamento o, peggio, ha asseverato falsamente le diverse condizioni della posizione.
Un altro, invece, è se il titolare del cartello l’ha installato di sua iniziativa in una posizione differente da quella indicata nella SCIA e asseverata dal tecnico…

Qualora il mezzo dovesse essere installato in una posizione diversa da quella indicata negli elaborati grafici l’amministrazione, a mio avviso, dovrebbe ordinare il divieto di prosecuzione dell’attività per carenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. Cosa ne pensate?

La vedrei diversamente.
Se Tizio presenta una SCIA per collocare un cartello pubblicitario nella posizione A e poi lo stesso Tizio installa un cartello pubblicitario in una posizione totalmente differente (posizione B), ne dedurrei che:

  1. La SCIA per il cartello nella posizione A è relativa ad un cartello pubblicitario che per il momento non è stato ancora installato (e forse mai lo sarà…);
  2. Il cartello installato nella posizione B è totalmente abusivo, in quanto privo di titolo abilitativo (SCIA).

Ne consegue che non applicherei la procedura prevista dal comma 3 dell’art. 19 della L. 241/90, mancando proprio la presentazione di una SCIA relativa a quel cartello, ma contesterei direttamente la sanzione prevista dal comma 11 dell’art. 23 del C.d.S. e procederei con la diffida alla rimozione ai sensi del successivo comma 13-bis.

Qualcuno è a conoscenza di corsi di formazione inerenti alle nuove procedure in ambito di mezzi pubblicitari (scia) ?

buon pomeriggio,
vorrei una interpretazione sul problema dell’acquisizione della concessione di suolo pubblico se il mezzo pubblicitario per cui viene presentata la Scia art. 23 CDS è su suolo pubblico.
Secondo me la concessione di suolo pubblico NON può essere oggetto della scia ma deve essere acquisita separatamente (prima, dopo, non ce l’ho chiaro) oppure presentando istanza contestualmente alla scia art. 23 CDS che in questo caso diventa scia condizionata e pertanto efficace solo dopo aver ottenuto la concessione di suolo pubblico.
Per altri rappresentanti dell’Ente invece la concessione del suolo pubblico per l’installazione dei mezzi pubblicitari è sostituita dalla scia art. 23 CDS (??).
A me questa interpretazione non pare giusta in quanto la concessione di suolo pubblico comporta una valutazione discrezionale per valutare l’opportunità di sottrarre alla collettività un bene comune per assegnarlo in esclusiva ad un unico soggetto.
E’ possibile avere una interpretazione giuridica su quanto sopra esposto?
grazie mille
Anna - Suap Empoli

A parere mio non ci sono problemi interpretativi su questi aspetti. La SCIA riguarda il procedimento di cui all’art. 23 del CdS e, quindi, ha solo quelle valenze. Come in molti altri ambiti abilitativi, l’effettiva realizzazione di ciò che è sottoposto a SCIA (esercizio di attività, realizzazione fisica di qualcosa) può essere anche sottoposto a ulteriori ed eventuali procedure di diversa natura. In edilizia è un’ipotesi assai ricorrente. È chiaro che se occorre una concessione di suolo pubblico o un’autorizzazione paesaggistica, queste devono arrivare a seguito del loro “procedimento”. In questi due casi il procedimento non può trasformarsi in SCIA, sono ambiti in cui la SCIA non opera ex lege. Come accade in edilizia, il procedimento di natura autorizzatoria o concessoria collegato all’attività sottoposta a SCIA può essere presentato e concluso prima di presentare la stessa SCIA oppure, se presentato contestualmente, fa della SCIA una SCIA condizionata. In ogni caso, nulla di nuovo. Molto spesso è lo stesso privato a scegliere di presentare la SCIA un attimo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzaztorio/concessorio collegato (la SCIA è a efficia immediata, quindi…).

In particolare, come ribadito dalla giurisprudenza (vedi consiglio di stato n. 2874/2026),la SCIA (come anche il silenzio-assenso) non è applicabile ai provvedimenti concessori, e in particolare all’occupazione di suolo pubblico, poiché si tratta di una fattispecie in cui la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale nella valutazione dell’interesse pubblico alla concessione