Scorrimento di graduatoria: la rinuncia comporta espulsione automatica dalla graduatoria oppure no?

Il Comune ha proceduto all’approvazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico per istruttori. In fase di scorrimento e gestione della stessa, si sono verificate le seguenti situazioni:

  1. Caso della candidata vincitrice (Rinuncia Esplicita): Una candidata, utilmente collocata come “vincitrice” nei posti messi a bando, ha comunicato formalmente e per iscritto la propria rinuncia all’assunzione prima della stipula del contratto.
  2. Caso del primo idoneo (Rinuncia Implicita/Decadenza): A seguito della rinuncia della vincitrice, l’Amministrazione ha attivato lo scorrimento interpellando il primo candidato idoneo non vincitore. Tale soggetto non ha fornito alcun riscontro alla convocazione nei termini assegnati, configurando un’ipotesi di rinuncia implicita.

Attualmente, entrambi i soggetti hanno inoltrato a questa Amministrazione una richiesta volta a ottenere un’attestazione ufficiale concernente la propria posizione all’interno della graduatoria concorsuale in oggetto.

Si riporta l’estratto del bando di concorso (art. 10) che prevede quanto segue:

“Il Comune di “XXX” procederà all’assunzione dei candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti indicati nell’avviso di selezione.

Nel caso di rinuncia subentra il candidato che segue nella graduatoria di merito.

A pena di decadenza, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà assumere servizio il giorno comunicato per iscritto dal Comune. Qualora il candidato utilmente collocato in graduatoria non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richieste o, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale.

Il candidato per il quale viene disposta l’assunzione sarà formalmente indicato a produrre la documentazione richiesta per l’assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, con le modalità indicate nella lettera di invito. Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti, l’Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto ed il soggetto individuato sarà considerato rinunciatario .”

Il bando disciplina le conseguenze della mancata presentazione documentale o della mancata presa di servizio prevedendo espressamente la decadenza del candidato, ma non specifica in modo chiaro la sanzione accessoria da applicare in caso di rinuncia.

Alla luce delle citate lacune del bando, delle disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e dei contrasti della giurisprudenza amministrativa, considerato che il bando non commina espressamente la sanzione del depennamento in caso di rinuncia (esplicita o per mancata risposta), la rinuncia comporta comunque l’effetto espulsivo automatico dall’intera graduatoria o i soggetti mantengono l’iscrizione in essa? In tal caso sono collocati in fondo alla graduatoria nell’ipotesi di nuovo scorrimento?

Nonostante le lacune del bando e qualche iniziale oscillazione giurisprudenziale, oggi la distinzione tra diritto all’assunzione e diritto al mantenimento del posto in graduatoria è ben definita.

Ecco la risposta diretta al tuo quesito, seguita dall’analisi giuridica di dettaglio per i due casi: No, non c’è alcun effetto espulsivo automatico dall’intera graduatoria, né un “confinamento” in fondo alla stessa. I candidati rinunciatari perdono definitivamente il diritto all’assunzione per lo scorrimento in corso, ma mantengono la propria posizione originaria all’interno della graduatoria per eventuali scorrimenti futuri (ad esempio, per profili diversi, frazionati, a tempo determinato o per convenzioni con altri enti).

Il quadro giuridico e l’orientamento della Cassazione

La giurisprudenza prevalente (in particolare la Cassazione Civile, Sez. Lavoro) ha chiarito che la graduatoria concorsuale ha una duplice natura: è l’atto conclusivo del concorso, ma è anche un provvedimento che certifica l’idoneità dei candidati per tutta la sua durata legale.

L’effetto della rinuncia o della decadenza si esaurisce rispetto alla singola proposta contrattuale rifiutata. L’amministrazione non può applicare la sanzione del depennamento (espulsione) o del retrogradamento (slittamento in fondo) se questa non è espressamente prevista dalla legge o da una clausola chiarissima del bando. Applicare il depennamento in via analogica violerebbe il principio di legalità e di tassatività delle sanzioni.

Analisi dei due casi specifici

1. Caso della vincitrice (Rinuncia Esplicita)

La candidata ha rinunciato formalmente prima della stipula.

  • Cosa perde: Il diritto a coprire quel posto specifico messo a bando. L’Amministrazione fa legittimamente scorrere la graduatoria.
  • Cosa mantiene: Lo status di “vincitrice” (o idonea) all’interno del provvedimento di approvazione della graduatoria. Se il Comune dovesse attivare un nuovo scorrimento futuro per ulteriori posti della stessa categoria, lei manterrà la sua posizione originaria in graduatoria.

2. Caso del primo idoneo (Rinuncia Implicita/Decadenza)

Il candidato non ha risposto nei termini, configurando la decadenza secondo l’art. 10 del bando.

  • Cosa perde: Il bando sul punto è chiaro: “sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale” ed “il soggetto individuato sarà considerato rinunciatario”. Significa che decade dall’opportunità di assunzione derivante da quello specifico scorrimento.
  • Cosa mantiene: Esattamente come per la vincitrice, la decadenza colpisce la specifica procedura di assunzione per cui è stato interpellato. Non essendoci una sanzione di depennamento totale nel bando, il candidato conserva la qualifica di idoneo nella sua posizione originaria per scorrimenti successivi.

Come formulare l’attestazione ufficiale

Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione, nel rilasciare l’attestazione richiesta dai due soggetti, dovrà adottare una formulazione prudente e oggettiva, distinguendo la posizione teorica dagli effetti pratici sul presente scorrimento.

Puoi strutturare l’attestazione seguendo questo schema:

  1. Dato Storico/Anagrafico: Si attesta che il Sig./la Sig.ra è inserito/a nella graduatoria di merito del concorso in oggetto, approvata con determinazione n. del [data], al posto n. con il punteggio di .
  2. Stato Attuale della Procedura: Si dà atto che, in relazione allo scorrimento avviato in data [data], il/la suddetto/a candidato/a ha [comunicato formale rinuncia / non ha fornito riscontro nei termini, incorrendo nella decadenza dall’assunzione per i posti specifici oggetto del suddetto interpello].
  3. Efficacia della Graduatoria: Si specifica che la graduatoria conserva validità nei termini di legge e che il/la candidato/a mantiene l’originaria collocazione nella stessa per ogni eventuale ulteriore e successivo utilizzo consentito dall’ordinamento, fermo restando l’esaurimento degli effetti della rinuncia/decadenza rispetto alla procedura assunzionale già conclusa.

In questo modo, il Comune fotografa la realtà: certifica il merito del candidato (che non svanisce con la rinuncia) e, al contempo, blinda l’azione amministrativa chiarendo che per i posti attuali i due soggetti non hanno più alcun diritto da accampare.