Il Comune ha proceduto all’approvazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico per istruttori. In fase di scorrimento e gestione della stessa, si sono verificate le seguenti situazioni:
- Caso della candidata vincitrice (Rinuncia Esplicita): Una candidata, utilmente collocata come “vincitrice” nei posti messi a bando, ha comunicato formalmente e per iscritto la propria rinuncia all’assunzione prima della stipula del contratto.
- Caso del primo idoneo (Rinuncia Implicita/Decadenza): A seguito della rinuncia della vincitrice, l’Amministrazione ha attivato lo scorrimento interpellando il primo candidato idoneo non vincitore. Tale soggetto non ha fornito alcun riscontro alla convocazione nei termini assegnati, configurando un’ipotesi di rinuncia implicita.
Attualmente, entrambi i soggetti hanno inoltrato a questa Amministrazione una richiesta volta a ottenere un’attestazione ufficiale concernente la propria posizione all’interno della graduatoria concorsuale in oggetto.
Si riporta l’estratto del bando di concorso (art. 10) che prevede quanto segue:
“Il Comune di “XXX” procederà all’assunzione dei candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti indicati nell’avviso di selezione.
Nel caso di rinuncia subentra il candidato che segue nella graduatoria di merito.
A pena di decadenza, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà assumere servizio il giorno comunicato per iscritto dal Comune. Qualora il candidato utilmente collocato in graduatoria non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richieste o, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale.
Il candidato per il quale viene disposta l’assunzione sarà formalmente indicato a produrre la documentazione richiesta per l’assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, con le modalità indicate nella lettera di invito. Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti, l’Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto ed il soggetto individuato sarà considerato rinunciatario .”
Il bando disciplina le conseguenze della mancata presentazione documentale o della mancata presa di servizio prevedendo espressamente la decadenza del candidato, ma non specifica in modo chiaro la sanzione accessoria da applicare in caso di rinuncia.
Alla luce delle citate lacune del bando, delle disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e dei contrasti della giurisprudenza amministrativa, considerato che il bando non commina espressamente la sanzione del depennamento in caso di rinuncia (esplicita o per mancata risposta), la rinuncia comporta comunque l’effetto espulsivo automatico dall’intera graduatoria o i soggetti mantengono l’iscrizione in essa? In tal caso sono collocati in fondo alla graduatoria nell’ipotesi di nuovo scorrimento?