Seconda rimessa ncc

Buongiorno, la comunicazione della seconda rimessa (come previsto dall’art. 3 c. 3 della L. 21/1992) va fatta solo al comune dove ha sede la seconda rimessa o anche a quello che ha rilasciato l’autorizzazione?
Grazie

Premessa: la legge prevede la necessità di una RIMESSA e di una sede OPERATIVA nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Tendenzialmente, in tale comune, la rimessa è la sede operativa e viceversa. In questo caso, acquista valore verificare la destinazione d’uso dell’immobile. Diversamente, egli altri comuni della provincia è richiesta la sola RIMESSA.

La legge indica “previa comunicazione ai comuni predetti”. Nel periodo precedente del comma parla di “ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia”.

Sicuramente va fatta ai comuni che ospitano le ulteriori rimesse ma è consigliabile di farla anche al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Nessuna annotazione nell’autorizzazione