Sentenza C.C. 56/1970

Buongiorno.
Ho letto su Suap Imprese di una regione del nord che la sentenza in oggetto, si riferisce a luoghi aperti al pubblico (ubicati in luoghi privati ed accessibili a determinate condizioni) come nel caso di esercizi pubblici di somministrazione.
Mentre in luoghi pubblici, aperti, come una piazza, continuano ad applicarsi le norme del TULPS o la SCIA, anche se trattasi di intrattenimenti non indetti per scopo di lucro es: pro-loco con musica e somministrazione.
E’ ancora così?
Grazie per le risposte

ne davo conto qua:

La sentenza del 1970 sottende che il luogo pubblico necessiti sempre un assenso al fine del suo utilizzo ma è chiaro che limitatamente alle valenze ex art. 69, (una volta ottenuta la concessione), la ratio può essere estesa