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Cassazione Penale n. 39072/2019: Responsabilità del datore per infortuni in attività extra-appalto e rischi interferenti

CONTENUTO

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non si esaurisce nel perimetro formale delle mansioni assegnate o dei contratti stipulati. Secondo la Cassazione penale, Sez. IV, n. 39072/2019, il datore di lavoro è ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al proprio dipendente anche qualora quest’ultimo stia prestando collaborazione a un’altra impresa al di fuori dell’oggetto specifico dell’appalto.

Il cuore della pronuncia riguarda la gestione dei lavori interferenti: la responsabilità datoriale permane se il rischio era prevedibile e se non sono state adottate misure di prevenzione efficaci. Il quadro normativo di riferimento si fonda sul principio generale dell’art. 2087 c.c., che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, e sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In particolare, vengono richiamati l’art. 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili) e l’art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi), che impongono una mappatura completa e dinamica di ogni pericolo concreto nell’ambiente di lavoro, inclusi quelli derivanti da interazioni estemporanee con soggetti terzi.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è l’estensione del dovere di vigilanza del datore di lavoro: non è sufficiente normare le attività ordinarie, ma occorre prevenire i rischi derivanti da collaborazioni di fatto tra imprese diverse che operano nel medesimo contesto, qualora tali interazioni siano prevedibili secondo l’ordinaria diligenza.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il personale con funzioni dirigenziali o di responsabilità (es. Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC o Responsabile Unico del Procedimento - RUP) deve prestare massima attenzione alla gestione della sicurezza nelle fasi di interferenza tra diversi appaltatori o tra dipendenti pubblici e privati. La mancata previsione di rischi “di fatto”, anche esterni al contratto formale, può generare profili di responsabilità penale e amministrativo-contabile in caso di infortunio.
  • Per il Concorsista: il tema della sicurezza sul lavoro è centrale nelle prove di Diritto Amministrativo (rapporto di pubblico impiego) e Diritto Civile. È fondamentale collegare l’art. 2087 c.c. alla disciplina speciale del D.Lgs. 81/2008, comprendendo come la giurisprudenza interpreti in senso estensivo la posizione di garanzia del datore di lavoro.

PAROLE CHIAVE

Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, Rischi interferenti, Responsabilità datoriale, Infortunio sul lavoro, Art. 2087 c.c., Valutazione dei rischi.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cass. pen., Sez. IV, n. 39072/2019: Sentenza che sancisce la responsabilità del datore per infortuni in attività di collaborazione extra-appalto.
  2. Art. 2087 Codice Civile: Norma cardine che impone al datore di lavoro l’obbligo di massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
  3. Art. 17, D.Lgs. 81/2008: Individua gli obblighi indelegabili del datore di lavoro, tra cui la valutazione dei rischi.
  4. Art. 28, D.Lgs. 81/2008: Definisce i criteri e i contenuti della valutazione dei rischi (DVR), che deve includere tutti i rischi per la sicurezza e la salute.

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