Ciao a tutte/i,
avrei un quesito sul quale sto svolgendo alcune ricerche, ma finora non sono riuscito/a a trovare riferimenti sufficientemente chiari.
Le spese di soccombenza derivanti da una causa persa dall’Università devono essere sempre comunicate attraverso nota formale al Collegio dei Revisori dei conti? In caso affermativo, qual è il fondamento normativo o la ratio che rende necessaria tale comunicazione?
Sì, la segnalazione formale al Collegio dei Revisori dei conti è sempre necessaria.
La ragione non è semplicemente procedurale, ma risponde ai precisi principi di vigilanza contabile, tutela degli equilibri di bilancio e responsabilità amministrativo-erariale degli enti pubblici universitari.
1. Il fondamento normativo
L’obbligo di comunicazione e monitoraggio si fonda su diversi pilastri del diritto pubblico e della contabilità degli Atenei:
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D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 (Contabilità economico-patrimoniale delle Università): Impone l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio d’esercizio. Le spese di soccombenza rappresentano costi d’esercizio imprevisti e/o l’escussione di passività potenziali che devono essere correttamente rilevate nel bilancio e coperte tramite il Fondo rischi e oneri.
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti): Attribuisce al Collegio il compito di riscontrare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e il monitoraggio del rispetto degli equilibri economico-finanziari dell’Ateneo.
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Legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 1, comma 3) e normativa sul Danno Erariale: In presenza di una sentenza di condanna sfavorevole con addebito di spese di soccombenza, sussiste l’obbligo di valutare se la causa sia scaturita da condotte dolose o colpose imputabili al personale dipendente o ai dirigenti.
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Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: Ogni singola Università recepisce le direttive generali stabilendo la tempestività e le modalità formali con cui gli uffici legali/amministrativi devono trasmettere l’informativa sul contenzioso e sulle soccombenze sia agli organi di governo che al Collegio dei Revisori.
2. La ratio amministrativa e finanziaria
Le motivazioni sostanziali per cui la comunicazione al Collegio deve avvenire tramite nota formale si articolano in tre direzioni:
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Monitoraggio e congruità del Fondo Rischi per Contenzioso: I Revisori devono verificare se la spesa di soccombenza trova adeguata copertura nel fondo svalutazione/rischi istituito in bilancio. Una soccombenza non preventivata altera gli equilibri contabili se il fondo non è capiente o se non viene adeguato.
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Prevenzione del Danno Erariale e trasmissione alla Corte dei Conti: Una causa persa comporta un’uscita di denaro pubblico per spese legali di controparte e risarcimenti. I Revisori devono accertarsi che l’Ateneo abbia avviato l’istruttoria interna per verificare se vi siano i presupposti per la segnalazione del fatto alla Procura della Corte dei Conti (azione di rivalsa erariale per colpa grave).
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Tracciabilità e regolarità dei pagamenti: Trattandosi di un titolo esecutivo (la sentenza), la liquidazione della spesa deve seguire un iter tra
Salve Prof. grazie per la risposta. Vedo che però si è interrotta proprio alla fine