Soccorso istruttorio e difetto di rappresentanza: quando la procura non giustifica l’esclusione dalla gara | LavoriPubblici Soccorso istruttorio e difetto di rappresentanza: quando la procura non giustifica l'esclusione dalla gara | LavoriPubblici
Consiglio di Stato n. 4896/2026: illegittima l’esclusione per difetto di rappresentanza senza soccorso istruttorio
CONTENUTO
Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4896 del 18 giugno 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito un punto cruciale in materia di contratti pubblici: l’esclusione automatica di un’impresa per difetto di rappresentanza del procuratore che ha sottoscritto l’offerta è da considerarsi illegittima.
Il caso esaminato riguardava un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) escluso da una gara poiché il procuratore della mandataria era stato ritenuto privo del potere di impegnare la società a causa di un limite economico presente nella procura. Il Consiglio di Stato ha invece precisato che:
- Natura del vizio: l’atto compiuto dal falsus procurator non è nullo, bensì soltanto inefficace nei confronti della società rappresentata.
- Potere di ratifica: ai sensi dell’art. 1399 c.c., la società può sanare tale inefficacia attraverso una ratifica con effetti retroattivi.
- Obbligo di soccorso istruttorio: la stazione appaltante non può procedere all’esclusione immediata, ma deve attivare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Questo strumento serve a permettere all’operatore economico di confermare o ratificare l’operato del firmatario.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, i limiti economici riguardavano la successiva sottoscrizione del contratto e non la presentazione dell’offerta, per la quale la procura attribuiva poteri senza limiti di valore. In ogni caso, i principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e il principio del risultato impongono di privilegiare la regolarizzazione dell’offerta rispetto all’esclusione.
CONCLUSIONI
L’esclusione per carenza di poteri rappresentativi deve essere valutata con estrema cautela. La pubblica amministrazione ha il dovere di interpellare l’operatore economico per consentire la ratifica dell’offerta, garantendo così la piena operatività della clausola di conservazione degli atti giuridici e il rispetto della concorrenza.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario prestare massima attenzione prima di disporre un’esclusione per profili formali legati ai poteri di firma. L’omessa attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023 espone l’amministrazione a ricorsi soccombenti e a possibili rilievi in termini di efficienza dell’azione amministrativa (principio del risultato). Bisogna sempre verificare se il vizio sia sanabile mediante ratifica ex art. 1399 c.c.
- Per il Concorsista: il tema si colloca all’intersezione tra Diritto Amministrativo (Codice dei Contratti Pubblici, soccorso istruttorio e principio di tassatività delle cause di esclusione) e Diritto Civile (istituto della rappresentanza e della ratifica). È un esempio perfetto di come le categorie civilistiche dell’inefficacia e della ratifica trovino applicazione dinamica nelle procedure di evidenza pubblica.
PAROLE CHIAVE
Soccorso istruttorio, Difetto di rappresentanza, Art. 101 d.lgs. 36/2023, Ratifica, Falsus procurator, Appalti pubblici, Risultato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4896 del 18 giugno 2026: Sentenza che sancisce l’illegittimità dell’esclusione automatica per difetto di rappresentanza senza previo soccorso istruttorio.
- Art. 101 d.lgs. n. 36/2023: Disciplina il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, obbligando la stazione appaltante a favorire la regolarizzazione delle offerte.
- Art. 1399 c.c.: Prevede l’istituto della ratifica, che permette al rappresentato di far propri gli atti compiuti dal rappresentante senza poteri con effetto retroattivo.
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