Soccorso istruttorio senza vincoli temporali perentori - Le Autonomie Soccorso istruttorio senza vincoli temporali perentori - Le Autonomie
Cons. Stato su art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023: Il termine del soccorso istruttorio è ordinatorio in assenza di sanzione espressa
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato ha fornito un chiarimento fondamentale in merito alle dinamiche del soccorso istruttorio “in senso stretto”, definendo i limiti temporali entro cui l’operatore economico può regolarizzare la propria posizione. Il punto focale della questione riguarda la natura del termine assegnato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale basato sull’art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023, il termine assegnato all’operatore non ha natura perentoria, a meno che la lex specialis (il bando o la lettera di invito) non preveda espressamente una sanzione di esclusione o non lo qualifichi esplicitamente come tale. In assenza di una sanzione espressa, il termine deve essere considerato ordinatorio.
Questo approccio interpretativo si coordina con i principi cardine del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare:
- L’art. 1, d.lgs. 36/2023, che sancisce il principio del risultato, volto a garantire l’affidamento del contratto e l’esecuzione delle prestazioni con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo.
- L’art. 2, d.lgs. 36/2023, che introduce il principio della fiducia nell’azione legittima e corretta della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari.
Il ragionamento della giurisprudenza mira a evitare esclusioni formalistiche che potrebbero contrastare con l’esigenza di assicurare la massima partecipazione e di selezionare la migliore offerta possibile.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è la flessibilità nella gestione della fase di soccorso istruttorio. Se il bando non dispone diversamente, un lieve ritardo dell’operatore economico nel rispondere alla richiesta di integrazione non può comportare l’esclusione automatica dalla gara, privilegiando la sostanza della documentazione rispetto al rigore temporale non sanzionato.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il RUP (Responsabile Unico del Progetto) e le commissioni di gara devono valutare attentamente la documentazione pervenuta oltre il termine assegnato nel soccorso istruttorio. Prima di procedere a un’esclusione, è necessario verificare se la lex specialis prevedesse la perentorietà del termine; in caso contrario, l’esclusione basata sul mero ritardo potrebbe essere considerata illegittima, esponendo l’ente a ricorsi e contestazioni.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia dei Contratti Pubblici e del Diritto Amministrativo. È essenziale memorizzare il riferimento all’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e saperlo collegare ai nuovi principi generali di Risultato (art. 1) e Fiducia (art. 2), che agiscono come criteri interpretativi delle singole norme del Codice.
PAROLE CHIAVE
Soccorso istruttorio, art. 101 d.lgs. 36/2023, termine ordinatorio, contratti pubblici, principio del risultato, principio della fiducia, d.lgs. 36/2023.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 101, d.lgs. 36/2023: Norma che disciplina l’istituto del soccorso istruttorio, prevedendo la possibilità di integrare o chiarire elementi della documentazione.
- Art. 1, d.lgs. 36/2023: Definisce il principio del risultato come valore guida per l’amministrazione e i giudici.
- Art. 2, d.lgs. 36/2023: Stabilisce il principio della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici.
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