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Corte Costituzionale n. 103/2026: legittima l’esclusione delle società in house dalle deroghe sui tagli agli incentivi fotovoltaici
CONTENUTO
La Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 103, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’esclusione delle società in house dai benefici della deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia solare.
Il contesto normativo analizzato riguarda l’art. 26, commi 3-6, d.l. 91/2014 (convertito in l. 116/2014), il quale ha introdotto una riduzione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico. Successivamente, l’art. 22-bis, d.l. 133/2014 (convertito in l. 164/2014) ha previsto una deroga a tale decurtazione, limitandone però l’applicazione esclusivamente agli enti locali e alle scuole.
La Consulta ha escluso che tale limitazione violi gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il ragionamento dei giudici si fonda sulla distinzione soggettiva tra gli enti: le società in house, pur essendo collegate alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di controllo analogo, possiedono una natura privatistica. Per tale ragione, esse non sono assimilabili agli enti locali e la scelta del legislatore di non includerle tra i beneficiari della deroga non risulta irragionevole, rientrando nella discrezionalità normativa.
CONCLUSIONI
Le società in house non possono beneficiare della deroga prevista per gli enti territoriali e devono pertanto sottostare alla rimodulazione riduttiva delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonte solare. La loro natura di soggetti di diritto privato prevale, in questo ambito, sulla funzione di braccio operativo della PA.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: i funzionari che si occupano di gestione delle partecipate o di transizione ecologica devono considerare, nei piani economico-finanziari delle società in house, la piena efficacia dei tagli agli incentivi fotovoltaici ex d.l. 91/2014, poiché tali società non possono legalmente invocare la clausola di favore riservata all’ente locale socio.
- Per il Concorsista: il tema tocca la materia del Diritto Amministrativo (natura giuridica delle società in house) e del Diritto Costituzionale (principio di eguaglianza e ragionevolezza). È un caso scuola di come la forma societaria privatistica limiti l’estensione di regimi di favore dettati specificamente per la Pubblica Amministrazione “in senso stretto”.
PAROLE CHIAVE
Società in house, fotovoltaico, tariffe incentivanti, enti locali, Corte Costituzionale, d.l. 91/2014, d.l. 133/2014.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza Corte costituzionale 11 giugno 2026, n. 103: decisione che nega l’incostituzionalità dell’esclusione delle società in house dalle deroghe tariffarie.
- Art. 26, commi 3-6, d.l. 91/2014 (conv. in l. 116/2014): disciplina della rimodulazione in peius delle tariffe per l’energia solare.
- Art. 22-bis, d.l. 133/2014 (conv. in l. 164/2014): norma che introduce la deroga al taglio degli incentivi esclusivamente per scuole ed enti locali.
- Articoli 3 e 97 Cost.: parametri costituzionali di eguaglianza e buon andamento utilizzati per il vaglio di legittimità.
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