Somministrazione in zone tutelate e bar piscina comunale

Tutto il territorio di Ghisalba è zona tutelata a causa di un regolamento apposito e quindi ad ogni richiesta di somministrazione alim. e bevande viene rilasciata l’autorizzazione.
MA deve essere rilasciata l’autorizzazione anche nel caso di somministrazione alim. e bev. annesso a piscina comunale (denominazione M) per il quale il Ns regolamento non entra nello specifico ???
qual’è la normativa?

si ringrazia per la celere risposta, se possibile.

Per la precisione, il d.lgs. n. 59/2010 dispone (art. 64) che, sì, si applica l’autorizzazione per le zone tutelata ma al comma 3 precisa:

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, ADOTTANO PROVVEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO DI CUI AL COMMA 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. TALE PROGRAMMAZIONE PUÒ PREVEDERE, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture LIMITATAMENTE AI CASI IN CUI RAGIONI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e SONO VIETATI CRITERI LEGATI ALLA VERIFICA DI NATURA ECONOMICA O FONDATI SULLA PROVA DELL’ESISTENZA DI UN BISOGNO ECONOMICO o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.


In sintesi, se l’amministrazione comunale non ha adottato “provvedimenti di programmazione” secondo i crismi compatibili con i principi evidenziati e non ha verificato che le limitazioni non siano “altrimenti risolvibili”, che senso ha applicare l’autorizzazione? Nessun senso e si dovrebbe applicare l’art. 19 della legge 241/90. So bene che nelle vostre realtà non è così e tutti applicano l’autorizzazione anche se poi rilasciano sempre il provvedimento perché non hanno criteri da applicare.


Dato che la LR lombarda indica espressamente (art. 68, comma 4 della LR 6/10):

La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, STABILIMENTI BALNEARI, IMPIANTI SPORTIVI e ALTRI ESERCIZI SIMILARI. […]

Va da sé che in espressa assenza (anche volendo non lo potresti fare) di provvedimenti programmatori, si applichi, gioco forza, la SCIA ex art. 19 della legge 241/90

REGIONE LOMBARDIA = Ma per questo tipo di somministrazione con annesso la piscina devo chiedere l’impatto acustico ? o autocertificazione se rientra nella casistica della DGR x/7477 del 4/12/2017?

GRAZIE MILLE

L’attività rientra nell’allegato B al DPR n. 227/2011. Butto giù una sintesi:

• ai sensi della normativa più datata (presedente al DPR 227/11), sarebbero tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico i soggetti richiedenti il rilascio di qualunque licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive, anche nel caso di presentazione della SCIA;

• ai sensi del DPR 227/11, sono esclusi dalla presentazione (VIAC o dichiarazione sostitutiva) le attività di cui all’elenco dell’allegato B dello stesso DPR;

• in generale tutte le altre attività (quelle extra allegato B) sottoposte alla presentazione della VIAC possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva se non superano i limiti (nessuna attività può superare i limiti. Diciamo che la condizione riguarda il mancato superamento in assenza di interventi strutturali da descrivere nella VIAC e che devono essere valutati dalla PA);

• se le attività di cui all’allegato B usano mezzi di amplificazione (per eventi o in generale) allora ricadono nel caso precedente: dichiarazione sostitutiva o VIAC - tendenzialmente, la dichiarazione deve citare una VIAC ai sensid ella quale viene assicurato il rispetto dei limiti.

• Il DPR n. 227/2011 si applica alla PMI ma è ragionevole regolamentare l’applicazione per analogia anche ai circoli o associazioni.

La DGR n. 7477/2017 è relativa a "criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi".

Se si tratta di somministrazione congiunta e complementare a quella di piscina, per cui i clienti della somministrazione sono SOLO quelli della piscina, viene meno il “pubblico esercizio”, per cui la DGR a mio avviso non si applica.

La prassi tuttavia va in senso contrario: somministrazione → DGR