Per la precisione, il d.lgs. n. 59/2010 dispone (art. 64) che, sì, si applica l’autorizzazione per le zone tutelata ma al comma 3 precisa:
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, ADOTTANO PROVVEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO DI CUI AL COMMA 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. TALE PROGRAMMAZIONE PUÒ PREVEDERE, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture LIMITATAMENTE AI CASI IN CUI RAGIONI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e SONO VIETATI CRITERI LEGATI ALLA VERIFICA DI NATURA ECONOMICA O FONDATI SULLA PROVA DELL’ESISTENZA DI UN BISOGNO ECONOMICO o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
In sintesi, se l’amministrazione comunale non ha adottato “provvedimenti di programmazione” secondo i crismi compatibili con i principi evidenziati e non ha verificato che le limitazioni non siano “altrimenti risolvibili”, che senso ha applicare l’autorizzazione? Nessun senso e si dovrebbe applicare l’art. 19 della legge 241/90. So bene che nelle vostre realtà non è così e tutti applicano l’autorizzazione anche se poi rilasciano sempre il provvedimento perché non hanno criteri da applicare.
Dato che la LR lombarda indica espressamente (art. 68, comma 4 della LR 6/10):
La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, STABILIMENTI BALNEARI, IMPIANTI SPORTIVI e ALTRI ESERCIZI SIMILARI. […]
Va da sé che in espressa assenza (anche volendo non lo potresti fare) di provvedimenti programmatori, si applichi, gioco forza, la SCIA ex art. 19 della legge 241/90