Somministrazione temporanea e manifestazioni

Per effettuare somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’aperto su area privata oltre alla relativa SCIA è sempre necessario presentare anche una SCIA per manifestazione? Nel caso di specie si tratterebbe solamente di un foodtruck con alcuni tavoli, eventualmente senza musica. Se sì, nel caso in cui il foodtruck effettui solemente servizio di asporto senza consumazione sul posto? grazie

Non esiste una SCIA per manifestazione. Il diritto amministrativo è abbastanza preciso. Ogni abilitazione ha dei connotati precisi. Molte attività non prevedono abilitazioni.

La sagra entra sicuramente nel campo applicativo della norma che prevede la SCIA per somm.ne temporanea e del Reg. CE 852/04 (SCIA igienico sanitaria). Se c’è pubblico spettacolo allora si applica l’art. 68/69 TULPS ed eventualmente, l’art. 80 TULPS. Se la cosa che dici prende i connotati della fiera del commercio su area pubblica in senso stretto, allora le procedure sono quelle del commercio su AAPP. Se ci sono eventi sonori allora occorre l’abilitazione per deroga acustica oppure la comunicazione del rispetto dei limiti. La sola musica di accompagnamento alla somm.ne non configura spettacolo in senso stretto e può bypassare la necessità delle abilitazioni TULPS.

Tutto è da giudicare caso per caso in base ai dettagli

1 Mi Piace

Aggiungo che è opportuno verificare eventuali norme regionali.

In LOMBARDIA ad esempio l’art. 72 della l.r. 6/2010 rubricato Attività temporanea di somministrazione dispone che l’attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.

Salve, potrebbe chiarirmi chi è titolato in Toscana a presentare scia di somministrazione temporanea?
Associazione non legalmente riconosciuta? Circolo? Gruppo sportivo?
Grazie per la collaborazione

L’art. 52 della LR n. 62/2018 (regione Toscana) detta una sorta di elenco delle occasioni in cui è possibile effettuare la somm.ne temporanea. Poteva benissimo indicare “eventi” e finirla lì, alla fine, data la vaghezza del novero regionale, ci sta dentro tutto.

Come abbiamo sempre sottolineato nel forum (ormai sono un bel po’ di anni), la somm.ne temporanea è fattibile quando è a corredo di un evento. In altre parole, si deroga alla destinazione d’uso, alla sorvegliabilità, ai requisiti professionali e alla professionalità (partita iva) proprio perché è un quid che accompagna qualcosa che la contiene: l’evento / manifestazione. Facendo seguito a quanto appena detto, tale somm.ne può durare quanto dura l’evento (è connessa a quello). La regione toscana, spinta anche dalle associazioni dei ristoratori, si è preoccupata di disporre (come conseguenza di quello che abbiamo detto) che “fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi”. La ratio di questa disposizione è comprensibilissima: in assenza di un evento al quale associarsi a corredo, si tratta di normale ristorazione e, come tale, necessiterebbe di tutti i requisiti (unica eccezione le sagre: vedi la relativa definizione).

Fin qua ho parlato del “cosa” ma non del “chi”. Il “chi” non è importante ai fini amministrativi. Tutti possono esercitarla alla condizione indicata dal comma 3 dello stesso articolo 52: non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori [dell’evento].

Va da sé che nella maggior parte dei casi gli eventi siano organizzati da associazioni, enti no-profit, partiti politici ecc. Questo, però, non significa che un’impresa non possa organizzare un evento e svolgere anche la somm.ne. Il comune, ad esempio, potrebbe bandire e aggiudicare in favore di un’impresa, la realizzazione di una serie di eventi culturali / tradizionali con somm.ne su area pubblica.