Buongiorno.
Uno spettacolo di STRADA che prevede uno spettacolo esclusivamente all’APERTO , con il posizionamento di SOLE seggioline per bambini (per il quale eventualmente si dovrà rilasciare licenza art. 68 TULPS, oltre eventuale art.80 tulps e verifica safety e security), è ammissibile in questo momento in zona gialla?
Non sappiamo se farlo rientrare nell’art.5 del D.L. 52/2021 per gli spettacoli aperti al pubblico, all’aperto , con posti preassegnati e linee guida , e pertanto CONSENTITI oppure se rientrano nell’art. 8 come parchi tematici e di divertimento.
Grazie mille per l’aiuto
L’art. 5 che citi parla di spettacoli aperti al pubblico, all’aperto o al chiuso. La finalità della norma è quella prevenzione del virus, e questo porta alla necessità di interpretazioni sostanziali. L’accezione dell’art. 5 è generica: qualsiasi spettacolo purché a determinate condizioni. Da quello che si desume, devono essere spettacoli in forma statica per quello che riguarda gli spettatori, quindi non devono essere trattenimenti dove gli spettatori interagiscono o si muovono. Infatti, a prescindere, restano inibite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Dato che la condizione necessaria è quella di consentire solo spettatori seduti e distanzianti, va da sé che non ritengo legittima l’ipotesi dello spettacolo all’aperto, se pur con sedie davanti al palco, ma dove NON sia possibile inibire l’avvicinarsi e la permanenza di spettatori in piedi. La gestione è da vedere caso per caso. Se, ad esempio, fossimo nel mezzo di una pubblica piazza, occorrerebbero delle strutture di separazione fra un “dentro” dove trovano luogo le sedie e il “fuori”, dove gli avventori possono essere informati, vagliati, dotati di mascherina, ecc. e dove viene assegnato loro il posto. Il servizio d’ordine dovrebbe impedire che vi siano spettatori in piedi (vedi linee guida).
Parlando in via generale, il “trattenimento” (differentemente dallo spettacolo), presuppone una partecipazione attiva come, ad esempio, la sala da ballo. Lo spettacolo viaggiante alias lunapark è paragonabile al parco tematico dove l’avventore sta tutt’altro che seduto ad essistere. Ma se lo spettacolo viaggiante è limitato ai burattini, allora si entra nel caso di cui sopra e, a parere mio, può essere consentito.
Per le semplificazioni procedurali vedi qua: