Sub-criteri di gara obbligatori? Cosa dice il TAR Veneto | LavoriPubblici https://share.google/hAk0E5Y9MYb5oUAfv

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TAR Veneto n. 1711/2026: sub-criteri e sub-pesi non sono obbligatori se il criterio principale è determinato

CONTENUTO

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1711 del 13 agosto 2026, è intervenuto su un tema centrale per le procedure di affidamento pubblico: la strutturazione dei criteri di valutazione nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV). Il quesito risolto dai giudici riguarda la necessità o meno di prevedere sempre sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi all’interno della griglia di valutazione tecnica.

Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale, l’amministrazione non è obbligata a suddividere i criteri principali in ulteriori sottovoci in ogni singola gara. La legittimità dell’operato della Stazione Appaltante dipende infatti da due requisiti essenziali:

  1. La determinatezza del criterio principale: le clausole del bando devono essere chiare e specifiche.
  2. La trasparenza ex ante della valutazione: i concorrenti devono conoscere preventivamente le modalità con cui verranno attribuiti i punteggi.

Il ragionamento giuridico richiama la discrezionalità della stazione appaltante nella costruzione della griglia tecnica. Tale autonomia decisionale deve muoversi nel solco tracciato dal d.lgs. 36/2023 e dai principi generali di trasparenza e buon andamento. Se il criterio principale è formulato in modo da garantire una valutazione oggettiva e comprensibile, l’ulteriore frammentazione in sub-criteri rimane una facoltà e non un obbligo.

CONCLUSIONI

La sentenza chiarisce che la mancanza di sub-pesi o sub-punteggi non determina, di per sé, l’illegittimità degli atti di gara. L’effetto pratico è la conferma della libertà organizzativa della PA nel configurare i documenti di gara, purché sia garantita la piena intellegibilità dei parametri di giudizio per i partecipanti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: in sede di redazione del bando e del disciplinare di gara, è possibile semplificare la griglia di valutazione evitando un’eccessiva parcellizzazione dei punteggi. Tuttavia, occorre prestare massima attenzione alla definizione del criterio principale, che deve essere “determinato” per evitare censure di eccesso di potere o violazione della trasparenza.
  • Per il Concorsista: il tema riguarda la materia del Diritto Amministrativo e dei Contratti Pubblici. La pronuncia è un ottimo esempio per illustrare il rapporto tra discrezionalità tecnica e obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 36/2023, collegandosi agli istituti dei criteri di aggiudicazione e delle procedure di scelta del contraente.

PAROLE CHIAVE

Sub-criteri, sub-pesi, OEPV, d.lgs. 36/2023, TAR Veneto, trasparenza, discrezionalità tecnica, stazioni appaltanti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza TAR Veneto n. 1711 del 13 agosto 2026: stabilisce che sub-criteri e sub-pesi non sono obbligatori se è garantita la determinatezza dei criteri principali e la trasparenza.
  2. D.lgs. 36/2023: Codice dei contratti pubblici, quadro normativo di riferimento per la discrezionalità della PA nella gestione delle gare.

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